Sto elaborando un Disciplinare di gara, per un affidamento sui servizi di Ingegneria, comprendente Progettazione e Direzione Lavori, per un importo sopra soglia. I miei quesiti riguarda l’applicazione dei CAM, di cui all’Allegato del Decreto Ministeriale dell’11.10.2017, “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.” e in particolare: a. Art.2.7_Condizioni di esecuzione (clausole contrattuali). Essendo un Servizio di Ingegneria, vorrei una conferma che queste siano relative esclusivamente all’Esecutore dei Lavori; pertanto dovranno essere riportate nei documenti Progettuali, che andranno poi in gara, e non riferite anche al Professionista. Art.2.1 Selezione dei candidati: anche in questo caso pare essere riferito all’esecutore dei lavori, e non al progettista; È corretta l’interpretazione? b. Inoltre, i criteri premianti sono obbligatori? L’Amministrazione può decidere di non attribuire un punteggio premiante, relativamente alle prestazioni superiori dei CAM, nell’offerta tecnica? Nelle Linee Guida n.1, par. VI, punto 1.1, vengono indicati i criteri di valutazione delle offerte come “possono essere … “. Questa dicitura sembrerebbe quindi escludere l’obbligo di dare un Punteggio Premiante per i CAM, anche se in occasione di eventi formativi, ho sentito che invece sono obbligatori; c. Ho consultato Bandi di Gara pubblicati di recente; ho visto che spesso viene messa una voce generica che attribuisce un “punteggio premiante per prestazioni superiori …..” , senza indicare nel dettaglio a quali punti dei CAM ci si riferisce. Il fatto di non precisare a quali prestazioni superiori ci si riferisce, non potrebbe innescare possibili contenziosi?
Per quanto alla lettera a): Si, è un articolo riferito agli esecutori dei LL.PP. Il possesso di Certificazione, ai sensi della ISO/IEC 17024 è l’unico requisito che è possibile richiedere al professionista, come da art. 2.6.1_Capacità tecnica dei Progettisti, del DM 11.10.2017; si tratta comunque di un requisito premiante, non escludente.
Sul punto b): si ritiene sia obbligatorio l’inserimento dei CAM nei bandi ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii._Nuovo codice dei Contratti Pubblici, in particolare dell’art. 34.Criteri di Sostenibilità energetica e Ambientale, al comma 3, laddove usa il termine “obbligo” e recita. “L’obbligo di cui ai commi 1 e 2, si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di Forniture e di Affidamenti di Servizi e Lavori oggetto dei Criteri Ambientali Minimi, adottati nell’ambito del citato Piano d’azione.”.
Quindi per tutti i settori, per cui sono stati emanati/adottati i CAM; questi devono essere applicati.
Per quanto richiesto al punto c): Su questo punto, diventa difficile fare un processo alle intenzioni. In linea di massima: maggiore è il dettaglio fornito nel Bando di Gara, più performanti saranno le condizioni di gara e, di conseguenza, gli Operatori Economici avranno meno margini di contenzioso. Inoltre, anche l’operazione, molto delicata, di verifica di conformità ai CAM, sarà più chiara e più facilmente gestibile.