Ho necessità di sapere se, all’interno di un RTP, al fine della presenza di un giovane professionista, il calcolo del quinquennio di riferimento decorra dalla data di abilitazione o dalla data di Laurea.
Si è provveduto a valutare eventuale indicazioni, in merito al requisito del giovane professionista, per i RTP, nella L.R. 8/2018 della RAS: “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”.
Di seguito quanto rinvenuto:
Art.14, c.4 4. “La Regione, per le opere di propria competenza e le altre stazioni appaltanti che adottano le procedure del concorso di progettazione o del concorso di idee ai sensi dei commi da 1 a 3, promuovono la partecipazione dei giovani professionisti laureati, in forma singola o associata, iscritti da meno di cinque anni al relativo ordine professionale, o a soggetti aventi caratteristiche equivalenti, in conformità alla legislazione vigente nello Stato membro dell’Unione europea di residenza, o di età inferiore a 35 anni, mediante la previsione nei bandi, di premi speciali ad essi riservati. “
Art.23 c.3. “Al fine di promuovere e incentivare l’accesso dei giovani professionisti, i contratti pubblici di cui al presente articolo di importo inferiore a 20.000 euro e che non presentano aspetti di particolare complessità tecnica o esecutiva, sono affidati, preferibilmente, nel rispetto dell’articolo 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e della presente legge, a giovani professionisti iscritti da meno di cinque anni al relativo albo o ordine professionale o a soggetti aventi caratteristiche equivalenti, in conformità alla legislazione vigente nello Stato membro dell’Unione europea di residenza.”
Art.31:
c.1 “ 1. Nelle procedure per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 46, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 50 del 2016, prevedono, anche in qualità di co-progettista firmatario del progetto o della proposta progettuale, almeno un professionista, laureato o diplomato, iscritto da meno di cinque anni all’albo o ordine professionale o soggetti aventi caratteristiche equivalenti in conformità alla legislazione vigente nello Stato membro dell’Unione europea di residenza.”
- Nelle procedure ristrette, competitiva con negoziazione e nel dialogo competitivo di cui agli articoli 61, 62 e 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016, quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facoltà di limitare il numero dei candidati che possono essere invitati a presentare un’offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo, ai sensi dell’articolo 91 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nella scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta esse possono prevedere nel bando di gara un incremento premiante del punteggio qualora sia presente nella struttura dell’operatore economico candidato almeno un giovane professionista che, alla data di pubblicazione del bando risulta iscritto al relativo ordine o albo professionale da meno di cinque anni, e un ulteriore incremento per ogni giovane professionista in più, avente gli stessi requisiti di cui sopra, fino ad un massimo del 3 per cento. Si applica il principio di equivalenza di cui al comma 1.
Pertanto, la LR.8/2018 della Regione Autonoma della Sardegna (RAS) fa riferimento a 5 anni decorsi, NON dall’abilitazione, ma dall’iscrizione all’Albo Professionale.