La Società di Ingegneria scrivente ha ricevuto l’incarico del Collaudo Tecnico-Amministrativo in corso d’opera di Lavori su Immobili ad Uso Abitativo. L’incarico si è concluso con la trasmissione degli Atti di Collaudo alla Amministrazione Comunale. L’Impresa Appaltatrice ha firmato gli Atti di Collaudo con riserva e ha citato in giudizio l’Amministrazione Comunale. Il procedimento risulta ancora in corso. In data successiva, la Stazione Appaltante, riscontrando nelle Opere oggetto di Collaudo presenza di umidità diffusa nei solai di copertura, non presente al momento delle Operazioni di Collaudo; pertanto la SA ha avviato le procedure di Gara per l’affidamento della Redazione della perizia di Stima dei danni, presenti negli immobili a uso abitativo per Responsabilità del Costruttore. Codesta Società di Ingegneria veniva invitata a presentare offerta per quanto oggetto del bando di gara sopracitato. Avviata la procedura di gara telematica, la nostra Società di Ingegneria è stata selezionata, in via provvisoria, per l’aggiudicazione del Bando di gara. Tutto ciò premesso, si chiede se si configurano situazioni di Incompatibilità per l’Affidamento dell’incarico, relativo alla perizia di stima dei danni presenti negli immobili a uso abitativo e il precedente incarico di Collaudo Tecnico-Amministrativo in corso d’opera, già totalmente espletato.
Di riferimento è l’art. 42_Conflitto di interesse del D.Lgs. n. 50/2016_Nuovo Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii., fermo restando che il principio è implicito e riconosciuto in molte norme: ad esempio per i Periti, il Codice di procedura Civile e il Codice di procedura Penale prescrivono astensione o ricusazione del Tecnico.
Senza poi dimenticare i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della PA di cui all’art.97 della Costituzione, che si innestano nel processo decisionale della PA, anche rispetto all’onere di vigilanza sulle scelte e sull’operatività dei concorrenti in gara.
cit. art. 42_Conflitto di interesse
c1.” Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici. “
c2. “Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l’obbligo di astensione previste dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62. “
c3. “Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico. “
c4. “Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.“
c5. “La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.”
Per completezza si riporta anche la norma indicata: articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62.
Art. 7_Obbligo di astensione
c1. “Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza.”
Si suggerisce di verificare, inoltre, come spesso accade, che il concorrente non abbia sottoscritto o accettato le stesse regole applicate ai dipendenti della PA procedente; alle volte tale circostanza viene individuata come Patto di Integrità.
A quel punto, la questione dell’incompatibilità potrebbe essere anche applicata da un rimando alla disciplina interna, dove dovrebbe di regola rinvenirsi i casi di incompatibilità.