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Responsabilità del Committente/Responsabile dei Lavori, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza, nel caso in cui l’Impresa esecutrice abbiamo consegnato un D.U.R.C. falso? È onere delle figure sopra citate verificare l’autenticità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.)?

A seguito di contatto con i Colleghi referenti OIC, gli stessi sono dell’opinione che:

“Qualora il Tecnico accetti una copia non conforme, secondo quanto sopra scritto, potrebbe avere responsabilità, stante la verifica dell’Idoneità Tecnico Professionale dell’Impresa, a carico del Committente/Responsabile dei Lavori, di cui all’art.90 c.9 del D.Lgs. 81/2008, Allegato XVII.

 

Il Tecnico Professionista deve chiedere all’Impresa regolare D.U.R.C. in originale o come copia conforme, con timbro di Pubblico Ufficiale che attesti la conformità o accompagnato da Autocertificazione di Conformità all’originale, con allegato documento di identità, ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/2000, Testo Unico sulla documentazione amministrativa. “

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