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Avrei un quesito da porre relativo alla Procedura da seguire per la sola sostituzione di un Impianto di Climatizzazione vetusto, con uno più efficiente, (Pompa di Calore o Stufa a Pellet), in una civile abitazione. Ai sensi del glossario delle opere Edilizie realizzabili in regime di attività di Edilizia libera, di cui al D.M. del 02 marzo 2018, Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222., parrebbe che tale intervento rientri nelle opere di Manutenzione Ordinaria; (vedi punto 22 del glossario “Installazione, adeguamento, integrazione, efficientamento e/o messa a norma di impianti di climatizzazione”). In questo caso non occorre alcuna comunicazione SUAPE, è corretto? Chiedo se quindi non sia necessaria anche la trasmissione del modello “F13_Allegato A_Asseverazione Tecnica”, nel quale non sono indicate le opere di Manutenzione Ordinaria? Oppure occorre far rientrare questo intervento nelle opere di Manutenzione Straordinaria e quindi occorre inviare al SUAPE il modello F13, di cui sopra, con asseverazione di un Direttore Lavori e il modello “F3_Comunicazione Inizio e Fine Lavori”? Quest’ultima soluzione mi sembra eccessivamente lunga come procedura, in quanto nel modulo di Fine Lavori viene richiesta anche una nuova Agibilità.

Si tratta di Interventi di Edilizia libera, non soggetti ad alcun Titolo Abilitativo edilizio, di cui il riferimento normativo è costituito dalla L.R. n.23/1985, Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative, art.15_ Opere interne, comma 1, come modificato da ultimo dall’art.9_ Interventi di edilizia libera, della Legge Regionale n.11/2017, Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994.

Tra gli interventi di Manutenzione Ordinaria ricadono, ai sensi dell’art.9 della L.R.11/2017:

cit.”Interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW“.

Pur non ricadendo tra lee opere di Manutenzione Straordinaria, trattandosi di Efficientamento Energetico, può comunque usufruire delle Detrazioni Fiscali per Risparmio Energetico.

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