Ho un problema di accettazione delle prove sul Calcestruzzo (CLS). Dal certificato di prova di schiacciamento, si evince che 6 su 6 cubi hanno resistenza inferiore a quella prescritta; quindi ovviamente il controllo di accettazione di tipo A non verifica. Il mio quesito è: chi è che paga? Presumo il costo ricada sull’Impresa dell’impianto di betonaggio, scelto e contattato direttamente dal Committente e non dall’Impresa Esecutrice); esiste una norma precisa che indica chi deve sostenere le spese per tutto ciò che consegue: verifiche in situ, verifiche progettuali, eventuali consolidamenti e/o demolizioni e ripristini? Ho eseguito tutti i controlli e le verifiche; purtroppo il CLS non ha le caratteristiche meccaniche richieste. Presumo per un problema o nel dosaggio del cemento o nella qualità di quest’ultimo. Sarà onere del Committente rivalersi sull’Impresa dell’impianto di betonaggio.
Di seguito il contributo della Commissione Tecnica Strutture OIC, coinvolta nell’esprimere loro opinione in merito:
” Per quanto riguarda il quesito in argomento, la questione, essendo più di tipo Giuridico-Amministrativa che Tecnica, esula dai campi di competenza della Commissione Strutture, che, anche a seguito delle esigue informazioni rappresentate, non può esprimere un giudizio in merito.
Si rappresenta comunque che:
a. Ai sensi del paragrafo 11.2.3_Valutazione Preliminare, del D.M. 17/01/2018, Aggiornamento delle <Norme tecniche per le costruzioni>, (o l’equivalente par. 11.2.3_Valutazione Preliminare della resistenza, se l’opera è stata realizzata in regime di validità del D.M. 14/01/2008, Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, vedere nel caso), il Direttore dei Lavori ha l’obbligo di acquisire, prima dell’inizio della costruzione, la documentazione relativa alla valutazione preliminare delle prestazioni e di accettare le tipologie di calcestruzzo da fornire, con facoltà di far eseguire ulteriori prove preliminari. Il Direttore dei Lavori ha comunque l’obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d’opera per verificare la corrispondenza delle caratteristiche del calcestruzzo fornito rispetto a quelle stabilite dal progetto.
- Ai sensi del paragrafo 11.2.8_Prescrizioni relative al Calcestruzzo confezionato con processo industrializzato, del D.M. 17/01/2018 (o l’equivalente par. 11.2.8_Prescrizioni relative al Calcestruzzo confezionato con processo industrializzato, se l’opera è stata realizzata in regime di validità del D.M. 14/01/2008, vedere nel caso), il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare la presenza della documentazione indicata nel suddetto par. 11.2.8 ed a rifiutare le eventuali forniture provenienti da impianti non conformi, dovendo, comunque, effettuare le prove di accettazione, previste al Paragrafo 11.2.5_Controllo di Accettazione, e ricevere, prima dell’inizio della fornitura, copia della Certificazione del Controllo del processo produttivo. Per produzioni di calcestruzzo fino a 1500 m3 di miscela omogenea, effettuate direttamente in cantiere, mediante processi di produzione temporanei e non industrializzati, la stessa deve essere confezionata sotto la diretta responsabilità del costruttore. Il Direttore dei Lavori deve acquisire, prima dell’inizio della produzione, documentazione relativa ai criteri ed alle prove che hanno portato alla determinazione delle prestazioni di ciascuna miscela omogenea di conglomerato, così come indicato al Paragrafo 11.2.3_Valutazione Preliminare della resistenza.
- Ai sensi del paragrafo 11.2.4_Prelievo e Prova dei campioni, del D.M. 17/01/2018 (o l’equivalente par. 11.2.4_prelievo dei campioni, se l’opera è stata realizzata in regime di validità del D.M. 14/01/2008, vedere nel caso), per la preparazione, la forma, le dimensioni e la stagionatura dei provini di Calcestruzzo, è necessario rispettare quanto prescritto nelle norme UNI EN 12390-1:2012, Prova sul calcestruzzo indurito_ Parte 1: Forma, dimensioni ed altri requisiti per provini e per casseforme, e UNI EN 12390-2:2009, Prove sul calcestruzzo indurito_ Parte 2: Confezione e stagionatura dei provini per prove di resistenza.
- Ai sensi del paragrafo 11.2.3_Valutazione Preliminare, del D.M. 17/01/2018 (o l’equivalente par. 11.2.3_Valutazione Preliminare della resistenza, se l’opera è stata realizzata in regime di validità del D.M. 14/01/2008, vedere nel caso), il costruttore, prima dell’inizio della costruzione dell’opera, deve effettuare idonee prove preliminari di studio ed acquisire idonea documentazione relativa ai componenti, per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare, al fine di ottenere le prestazioni richieste dal progetto. Nel caso di forniture provenienti da impianto di produzione industrializzata con Certificato di Controllo della produzione in fabbrica previsto al Paragrafo 11.2.8_Prescrizioni relative al Calcestruzzo confezionato con processo industrializzato, tale documentazione è costituita da quella di identificazione, qualificazione e controllo dei prodotti da fornire.
Come si evince, nel processo di posa del calcestruzzo, sono coinvolti, a diverso titolo, vari attori, ognuno con le proprie competenze e responsabilità. Sarebbe necessario verificare che ognuno dei Professionisti coinvolti nel processo (Direttore dei Lavori, Committente, Costruttore, Impianto di preconfezionamento del Calcestruzzo, ecc.) abbia rispettato le prescrizioni previste dalla normativa per il proprio ruolo e se il processo di prelievo e maturazione sia avvenuto secondo i dettami della normativa UNI di riferimento.
Infine, si rappresenta che il paragrafo 11.2.6_Controllo della resistenza del calcestruzzo in opera, del D.M. 17/01/2018 fornisce delle indicazioni di massima sulla valutazione delle caratteristiche di resistenza del calcestruzzo nel caso sorgano contestazioni.
Si rammenta che è buona pratica, anche se non un obbligo di legge, che il Costruttore o la ditta dell’Impianto di confezionamento realizzino provini per proprio conto, da portare a schiacciamento nel caso di contestazione; sarebbe dunque anche da verificare la presenza di tali “copie” di provini. “