Il quesito riguarda la modifica di una Tribuna metallica esistente all’interno di un edificio pubblico, con più di 200 spettatori; la modifica consiste nell’aggiunta di una fila di moduli con i gradini. Vorrei sapere se l’opera è considerata “struttura metallica” e se sussiste l’obbligo di denuncia delle opere da parte dell’impresa allo Sportello Unico. Ho lo stesso dubbio a proposito di: a. staffe metalliche che sorreggono corpi illuminanti, al di sopra del pubblico e del campo di gioco; b. parapetti lungo una rampa di accesso con sviluppo di 40 m, su un dislivello da quota zero a +2.40 m.
Di seguito il contributo della Commissione Tecnica Strutture OIC, coinvolta nell’esprimere loro opinione in merito:
“Si rappresenta che, per la struttura in argomento, vige l’obbligo di denuncia delle opere all’ex Genio Civile, ai sensi dell’art. 4 della L. 1086/1971, Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, …, e relativo collaudo da eseguirsi secondo le vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni NTC 2018, Aggiornamento norme tecniche per le costruzioni.
Secondo opinione dei componenti della Commissione, anche per tutti gli altri elementi che svolgono funzioni strutturale, essendoci l’obbligo di redigere apposito progetto strutturale, è necessario depositare i calcoli presso l’ex Genio Civile.
Infatti, il recente aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni, di cui al D.M. 17/01/2018, conferisce sempre maggior attenzione alla progettazione dei collegamenti degli elementi portati non strutturali; tale onere non può essere che in capo al Progettista Strutturale e dunque, a tale figura, dovrebbe essere affidato il loro dimensionamento e verifica.
Entrando nello specifico qualsiasi variazione di palchi, coperture, tribune ed attrezzature sceniche, deve essere oggetto di Progetto e relativo Collaudo da parte di Tecnico abilitato; è ovvio che trattandosi di struttura è richiesta l’iscrizione decennale del Tecnico Collaudatore.
In sede di esecuzione e/o fornitura o modifica deve essere presentata, tra l’altro, la seguente documentazione:
- Relazione di Calcolo, che dimostri l’idoneità della struttura a sopportare i carichi di progetto ed evidenzi i carichi trasmessi sui piani di appoggio;
- Disegni d’insieme della tribuna;
- Certificati comprovanti le caratteristiche meccaniche dei materiali impiegati, nelle strutture portanti;
- Istruzioni per Uso e Manutenzione;
- Dichiarazione di Conformità, specificante che la tribuna è stata realizzata in conformità a quanto specificato nella relazione di calcolo o al prototipo sperimentato presso laboratorio autorizzato.
Per quanto riguarda i carichi sospesi, la materia è disciplinata dalla Circolare del Ministero dell’Interno_Dip. VV.FF n. 1689 del 01 aprile 2011, Locali di pubblico spettacolo di tipo temporaneo o permanente. Verifica della solidità e sicurezza dei carichi sospesi.
Si rappresenta che:
“Per gli elementi scenotecnici e/o di arredo (p.e. televisioni, schermi, proiettori, corpi illuminanti, casse audio, americane, pedane per sollevamento scene o artisti, ecc.), diversi dagli elementi costruttivi descritti e dimensionati nel progetto strutturale e quindi già verificati in sede di collaudo statico, occorre dunque garantire l’Idoneità Statica delle strutture fisse o temporanee di ancoraggio, l’adeguatezza delle condizioni di ancoraggio e la pianificazione e attuazione degli interventi di manutenzione”.
La nozione di carico sospeso è ampia e comprende situazioni molto diverse fra loro. Tipologie più frequenti sono:
- Carico sospeso fisso: carico sospeso vincolato a uno o più punti di una struttura superiore o inferiore ivi comprese funi, tiranti, catene e staffe;
- Carico sospeso a un organo di sollevamento: carico sospeso vincolato tramite un elemento mobile sia esso fune, catena, cinghia e/o banda a una macchina ovvero ad un sistema complesso di sollevamento;
- Carico sospeso dinamico: carico sospeso vincolato o tramite un organo movimentato da una macchina o tramite un sistema complesso di sollevamento in grado di muoversi nello spazio in una o più direzioni.
- Per quanto riguarda la documentazione tecnica e/o certificativa, la Circolare, oltre a uno schema sintetico, riporta la seguente lista di documenti da produrre:
- documentazione tecnica che illustri la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico qualificato;
- schemi dei sistemi di sospensione/ appendimento evidenzianti, ove presenti, i sistemi complessi (p.e. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico qualificato;
- certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, a firma di tecnico qualificato, corredata dalla documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema;
- attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche (con relative modalità attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente (p.e. quelle sui motori) nonché dei termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza quali fasce, funi o altro, a firma del responsabile dell’attività /manifestazione.
Si precisa inoltre che la Commissione Pubblici Spettacoli, sia essa Comunale o Provinciale, richiede comunque, oltre alla documentazione già indicata, anche la dichiarazione di corretto montaggio, timbrata e firmata da tecnico responsabile della Ditta di assemblaggio.
Infine, essendo un’opera adibita a Pubblico Spettacolo, è necessario verificare che ulteriori prescrizioni non vengano fornite dalle normative di settore (normative UNI, Ordinanze Comunali, ecc), come ad esempio: il Decreto Interministeriale del 22.07.2014, il cosiddetto Decreto Palchi: le disposizioni di sicurezza per attività di pubblico spettacolo e fiere, che prevede l’applicabilità delle disposizioni del Titolo IV_Cantieri temporanei e mobili, del D.Lgs. n. 81/2008, Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee; la Circolare del MLPS n.35 del 24/12/2014, Istruzioni operative tecnico-organizzative per l’allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche, alla luce del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014, Individuazione delle disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività; le normative sui parapetti (v. UNI 11678-2017_Parapetti, per i parapetti in vetro), ecc. “