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Tomorrow’s Builders

In Italia trovare lavoro è difficile, e il giovane laureato in ingegneria o architettura, che vuole esercitare la libera professione nel campo pubblico e privato, dopo aver sostenuto l’esame di Stato ed essersi iscritto in un Ordine provinciale in cui ha la residenza, si vede purtroppo precludere la partecipazione al mercato dei lavori pubblici; ciò è uno spettro che nessuno vorrebbe incontrare, dopo aver investito nello studio anni della propria vita.

Nell’attuale momento storico i giovani professionisti con partita I.V.A. sono abbandonati dalle istituzioni, quasi come un esercito silenzioso cui niente è concesso, infatti, in materia di gare di progettazione il giovane professionista, definito come tale poiché abilitato e iscritto all’albo da meno di cinque anni, è in concreto tagliato fuori se non ha la fortuna di essere associato a un raggruppamento temporaneo di professionisti, provvisti di pregressa esperienza lavorativa ed avere un preciso ruolo come progettista all’interno del raggruppamento.

Nel nostro paese, gli affidamenti degli incarichi per lo svolgimento dei servizi tecnici legati alla progettazione, possono essere assegnati solo a professionisti che già possiedono esperienza professionale, penalizzando ingiustamente i giovani che non hanno avuto modo di crearsi l’esperienza richiesta in curriculum vitae perché “GIOVANI”.

E’ necessario pensare alle difficoltà dei neolaureati per far si che s’inseriscano più facilmente nel mondo del lavoro, alla contrazione del settore edilizio e alle sue grandi conseguenze occupazionali, un vero paradosso a nostro avviso, poiché, tali clausole restrittive, negano l’opportunità al giovane di costruirsi questa fantomatica “esperienza”.

La chiusura del mercato dei LL.PP. riguardante la progettazione alla gran parte dei professionisti, si fonda su un’illegittimità dei criteri che fissano, senza congrua motivazione limiti inerenti al fatturato e alle categorie e classi dei lavori pubblici svolti.

Gli stretti vincoli posti dal regolamento si configurano, infatti, come veri e propri muri che impediscono l’entrata nel mondo dei lavori pubblici ai giovani professionisti che non hanno alle spalle un volume d’affari o un gran numero di progettazioni sufficienti per far fronte alla richiesta di accesso; essere giovani ben istruiti in modo teorico, ma non nella pratica, non è indice di scarsa capacità professionale.

Perché non puntare sul giovane ingegnere/architetto evitando di relegarlo in ruoli ibridi?
I lavori pubblici sono stati nel corso del Novecento, il volano più funzionale per rilanciare l’economia, e tutt’oggi, l’individuazione delle nuove generazioni di professionisti che si sono immesse nel mercato del lavoro, sarebbe il punto di svolta per il rilancio dell’economia della Nazione.

Il ginepraio della normativa riguardante i lavori pubblici si potrebbe affrontare con un approccio scientifico ovvero scindendo il quesito principale in tanti piccoli sotto problemi più semplici.
In Italia la normativa in  materia  di partecipazione agli appalti  pubblici trova le proprie radici nella legislazione postunitaria del 1865 e nella disciplina di contabilità generale dello Stato degli anni  ’20 del Novecento.

Lo sviluppo del diritto comunitario e della tutela della concorrenza, ha determinato un influsso importante sul finire degli anni ’80 e agli inizi del 1990.

Contemporaneamente all’introduzione nel sistema  giuridico italiano del principio della concorrenza, dopo lo scandalo del caso «Tangentopoli» (1992), il Parlamento italiano, per reprimere il fenomeno delle infiltrazioni delle organizzazioni  criminali negli appalti  pubblici, decise di emanare una disciplina particolarmente elaborata in  materia  di appalti di lavori  pubblici ossia la Legge «Merloni» del 1994 e a seguire, leggi specifiche per gli appalti di servizi.

A seguito della pubblicazione delle Direttive comunitarie nn. 17 e 18/2004/CE, è stato emanato il  Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, costituito da 257 articoli e numerosi allegati)  con l’intento di unire in un unica struttura, tutta la disciplina degli appalti prima suddivisa in una molteplicità di leggi.

Nel 2010, dopo un lungo e tormentato studio, è stato poi emanato il Regolamento attuativo del predetto Codice (d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, costituito da 359 articoli e numerosi allegati), finalizzato a disciplinare nel dettaglio le previsioni del Codice, fino agli aggiornamenti integrati nel Decreto-Legge 31/12/2014 n. 192 (“Milleproroghe 2015”), in vigore dal 31/12/2014, convertito in legge con Legge 27/02/2015 n.11, in vigore dal 01/03/2015.

Tale Codice degli appalti è molto restrittivo per i giovani professionisti, così a nostro parere andrebbero inseriti degli articoli che disciplinassero i lavori pubblici per la nostra figura professionale.

Le proposte potrebbero essere le seguenti:

  1. Variazione della definizione “giovane professionista” da un minimo di 5 anni a un massimo di 10 anni d’iscrizione all’ordine professionale, poiché si inizia a lavorare seriamente dal terzo anno dopo la laurea, e si arriva al quinto anno molto velocemente senza esser riusciti a crearsi un curriculum adeguato, per poter partecipare autonomamente ai bandi di gara, per poi finire in un limbo, tra il G.P. e il Professionista senior, senza via di scampo se non creare un RTP con professionisti provvisti di esperienza e un nuovo giovane professionista, per iniziare una nuova “catena di Sant’Antonio”;
  2. Per gli affidamenti d’incarichi per servizi tecnici di progettazione con importi inferiori a 40.000 euro le P.A. dovrebbero istituire degli appalti solo per giovani professionisti, senza requisiti di partecipazione legati al CV, per favorire la crescita professionale dei giovani;
  3. Per l’affidamento d’incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di esecuzione e di collaudo dei lavori per importi pari o superiori ai 100.000 euro, sarebbe necessaria l’introduzione di un nuovo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto dalla maggior parte di giovani, insieme a due professionisti senior. La scelta del “professionista esperto” si potrebbe compiere tramite l’istituzione di un elenco suddiviso per differenti categorie di lavori, da cui i giovani dovrebbero attingere per formulare la scelta.

L’affidamento congiunto metterebbe a confronto i giovani, che hanno gioia di apprendere l’esperienza professionale dai professionisti esperti. Quest’unione simbiotica di condivisione, favorirebbe l’accrescimento culturale e umano, dove i giovani con il loro entusiasmo, possano supportare e rinvigorire l’esperienza e la maturità dei professionisti senior;

  1. Abolizione del criterio legato al fatturato del professionista, riferito agli ultimi 3, 5 o 10 anni di attività, in quanto per valutare al meglio un professionista, occorre tener conto di tutta la sua carriera professionale e puntare sulla qualità dell’idea progettuale;
  2. Eliminazione del criterio di aggiudicazione dell’appalto tramite il massimo ribasso, prediligendo le offerte che non superino una certa soglia tecnica.

Altre proposte che non si riferiscono ai Lavori pubblici sono le seguenti:

  1. Riforma dei corsi di laurea di Ingegneria e Architettura.

La struttura di tali corsi di laurea si fonda solo sulla teoria e non sulla pratica.

La pratica cioè “il cantiere”, si concretizza al massimo una sola volta in tutto il corso di laurea, e già ci si reputa fortunati. Purtroppo “il cantiere” si studia solo sui libri, ma, una cosa è apprendere in modo teorico, un’altra è viverlo; vedere in loco le lavorazioni acquisite sui manuali, rapportarsi con i lavoratori, avere a che fare con ciò che comporta la gestione di un cantiere, s’impara solo con l’esperienza in situ, poiché ogni cantiere è differente da un altro per le diverse problematiche da affrontare.

La libera professione si basa al 50% sull’organizzazione e gestione del cantiere e quindi riteniamo che sia opportuno che le facoltà si mettano in linea con la “VERA FIGURA DEL PROFESSIONISTA” e non con una “FIGURA IDEALIZZATA e ROMANTICA”, legata al passato, solo teorica e non in linea con i tempi.

Durante gli ultimi due anni dei corsi di laurea si dovrebbero inserire degli esami che unissero la teoria manualistica insieme a molte ore trascorse in cantiere, come avviene nei corsi di laurea di medicina e chirurgia e similari.

Inoltre in alternativa alla tesi di laurea si potrebbe svolgere un periodo come assistente al Direttore dei Lavori e al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione in un cantiere temporaneo e mobile, come già accade in molti paesi del mondo (Spagna, Germania, Australia ecc.); ciò farebbe accrescere notevolmente le conoscenze pratiche del giovane ingegnere/architetto.

Infine si dovrebbe addirittura sostituire l’esame di Stato di abilitazione professionale per l’iscrizione all’Ordine (sancito dall’art.33 della Costituzione della Repubblica Italiana- Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298,) ormai obsoleto e non al passo con i tempi dell’attuale professione con mesi di pratica in cantiere.

Tale proposta sarebbe molto più costruttiva e formante per un futuro professionista, poiché pensiamo che svolgere tre prove di cui un progetto a mano libera in poche ore, uno o due temi e un esame orale non dimostrino la bravura di un futuro ingegnere o architetto poiché si diventa bravi professionisti solo con il tempo, unendo la creatività all’ottima progettazione, (la gestione delle diverse fasi della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nei LL.PP.) e in particolare all’organizzazione e alla gestione del cantiere.

Un paese per crescere necessita delle energie e della spinta assicurata dalle giovani generazioni.

Lo Stato italiano deve comprendere che i giovani laureati, che hanno sacrificato anni di studio per formarsi sono una risorsa utile per il futuro, che andrebbe impiegata come punto di forza per il paese, non utilizzandola, costringendo molti giovani a emigrare in altri Stati.

Un altro aspetto molto importante che lo Stato e tutte le istituzioni (Ministeri, Regioni, Province, Comuni ecc.) dovrebbero percepire è che, l’età media dei giovani laureati va dai 24 anni ai 33 anni, quindi è anacronistico pubblicare bandi relativi a tirocini formativi e di orientamento a pagamento o similari, per giovani laureati sino ai 29 anni (alcuni esempi: PIP: Piano di Inserimento Professionale, Voucher e bonus occupazionali – Programma Flexicurity della Regione Sardegna, Bando del MIBACT Settembre 2015 ecc).  Inoltre nell’art.5.3-Tirocinanti del bando: ” Voucher e bonus occupazionali – Programma Flexicurity della Regione Sardegna – Annualità 2015″, tra le clausole di esclusione del tirocinante vi era la seguente: «essere iscritto ad  un  ordine  o  albo  professionale  relativo  alla  stessa  professione  per  il  quale  si  intende effettuare il tirocinio»; ciò è incomprensibile poiché, la P.A. deve intendere che essere iscritti all’albo professionale non significa avere un reddito certo, semmai la clausola poteva essere improntata sul possesso o no di P. IVA con conseguente iscrizione all’INARCASSA. Il giovane neolaureato, desidera iscriversi all’Ordine professionale subito dopo il superamento dell’esame di Stato, quasi come se fosse un’altra conquista dopo l’importante traguardo della laurea; tale rilevante raggiungimento non deve essere un motivo di esclusione da un bando pubblico che potrebbe garantire al giovane neolaureato/professionista un’importante opportunità di crescita umana e professionale.

Nel proporre queste nuove idee di cambiamento e di trasformazione, ci auspichiamo che siano prese in considerazione per una futura attuazione in quanto la situazione attuale in cui versano i giovani neolaureati italiani non è più sostenibile, perché non dobbiamo regalare alle altre Nazioni le nostre competenze che hanno una solidissima base culturale e scientifica, in quanto la maggior parte dei giovani professionisti, che emigrano per motivi di lavoro desiderano sempre ritornare in Italia.

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