Circolare CNI 809 – Novità in materia di sicurezza antincendio
Segnaliamo la pubblicazione di una serie di decreti (tre) in materia di sicurezza antincendio, che sostituiranno il noto DM 10 marzo 1998 sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. Ad integrazione dei primi due decreti sono state emesse dalla Direzione Centrale dei VVF anche due circolari di chiarimento. Più precisamente sono stati emanati:
1. Decreto 1° settembre 2021, recante: “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.” (G.U. n.230 del 25/09/2021). Il decreto stabilisce i criteri generali di manutenzione, controllo periodico e sorveglianza
di sistemi e impianti antincendio; introduce inoltre i criteri di qualifica dei manutentori antincendio.
ATTENZIONE: Entrerà in vigore il 25 settembre 2022.
1.1 Circolare VVF (DCPREV 14804 del 06/10/2021) avente per oggetto: DM 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti.
Si tratta di un documento che definisce:
– le caratteristiche dei docenti e dei centri di formazione dei manutentori;
– i programmi dei corsi di manutenzione sui presidi antincendio;
– il modello per la richiesta di ammissione all’esame di idoneità per il conseguimento
della qualifica di manutentore qualificato.
2. Decreto 2 settembre 2021, recante: “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.” (G.U. n.237 del 04/10/2021).
Il decreto contiene in sintesi:
– le procedure per la gestione della sicurezza antincendio (sia in esercizio che in
emergenza);
– i contenuti dell’informazione e della formazione dei lavoratori;
– la designazione degli addetti al servizio antincendio;
– il programma dei corsi di formazione ed aggiornamento per gli addetti al servizio antincendio;
– il programma dei corsi di formazione ed aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio;
– i requisiti dei docenti dei corsi di formazione e aggiornamento degli addetti antincendio.
ATTENZIONE: Entrerà in vigore il 4 ottobre 2022.
2.1 Circolare VVF (DCPREV 15472 del 19/10/2021) avente per oggetto: DM 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Primi chiarimenti.
3. Decreto 3 settembre 2021, recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.” (G.U. n.259 del 29/10/2021).
Si tratta del cosiddetto “MINICODICE” che regola la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio, con particolare riferimento alle attività non soggette e non normate. Entrerà in vigore il 29 ottobre 2022.
3.1 Circolare VVF (DCPREV 16700 del 08/11/2021) avente per oggetto: DM 3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”.
Primi chiarimenti.
Si segnala infine la pubblicazione di una nuova regola tecnica verticale (V.12) che integrerà il Codice di prevenzione incendi (DM 03/08/2015 e s.m.i.).
RTV V.12 Decreto 14 ottobre 2021 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.” (G.U. n.255 del 25/10/2021).
Si tratta della RTV (capitolo V.12) che contiene le norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela, aperti al pubblico, ma diversi da musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, già regolati da una precedente RTV (V.10).
Questo decreto estende inoltre il campo di applicazione del Codice relativamente all’attività n. 72 dell’allegato I del DPR 1° agosto 2011 n. 151, comprendendo anche gli edifici precedentemente esclusi dal DM 10 luglio 2020, sottoposti a tutela, aperti al pubblico,
contenenti una o più attività ricomprese nel relativo allegato.