Autore: oicadmin
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27 Luglio 2018

Vorrei sapere se, in qualità di ingegnere iscritto all’Albo Professionale, posso firmare asseverazioni per Impianti Solari, Fotovoltaici e pratiche relative agli Incentivi Statali (o quelli legati al GSE), per interventi su Edifici relativi a iniziative di Risparmio Energetico.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) precisa, che per quanto concerne “gli ingegneri iscritti all’albo in possesso di laurea conseguita secondo il nuovo ordinamento, sono legittimati a svolgere l’attività di redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica gli ingegneri iscritti nella sezione Civile e Ambientale e nel Settore Industriale”.

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CompetenzeEnergia
25 Luglio 2018

Il mio quesito è il seguente: in ambito di competenze professionali, vorrei sapere se l’ingegnere Junior, Sez.B e Settore Civile-Ambientale, ha le legittime competenze per firmare, in qualità di Progettista, un piano di Lottizzazione convenzionata di tipo residenziale?

In materia di competenze professionali degli Ingegneri, la normativa di riferimento è il DPR 328/2001, Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti, nello specifico: in ordine alle competenze e attribuzioni oggetto dell’attività professionale dell’ingegnere iscritto alla sezione B dell’Albo, l’articolo 46 del DPR menzionato prevede: cit.

20 Luglio 2018

Vorrei avere informazioni in merito al pagamento dell’onorario di un Ingegnere, nominato dal giudice in qualità di Consulente Tecnico di Ufficio (CTU), in una causa riguardante uno sconfinamento. Quando le parti devono liquidare il compenso all’Ingegnere?

Come comunicato dai componenti della Commissione Tecnica Ingegneria Forense OIC: “Il privato che ha posto il quesito si riferisce all’onorario e in seguito al compenso, ma non precisa in quale fase della consulenza si sia giunti.

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CompensoForense
21 Giugno 2018

In caso di Modifiche Interne e di Prospetto, (modifica aperture su balcone), risalenti al momento della costruzione del fabbricato, (anno 2002), ma per le quali non è stata presentata Variante in corso d’opera, può essere utilizzata la procedura SUAPE: “SCIA per variante in corso d’opera non sostanziale, trasmessa dopo la conclusione dei lavori”, che comporta la procedura semplificata con autocertificazione e quindi a zero giorni o è valida solo per le opere eseguite dopo l’aprile 2015? Sul fatto che siano opere eseguite in difformità rispetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o in assenza di SCIA non ci sono dubbi. La modulistica dopo questa prima scelta fa una distinzione sostanziale in quanto, in questo caso, posso scegliere fra: a. Comunicazione di mancata SCIA per opere completamente realizzate; b. omissis c. SCIA per variante in corso d’opera non sostanziale, trasmessa dopo la conclusione dei lavori. Nel caso a), si aspetta il provvedimento finale da parte dell’Ufficio Tecnico mentre nel caso c) si va in autocertificazione a 0 giorni. Come specificato nella mia prima richiesta il dubbio riguarda il fatto se si possa utilizzare il punto c) (secondo me il più vicino al caso), anche nel caso in cui il tutto sia riferito ad un periodo antecedente all’entrata in vigore della L.R. n.08/2015, Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio

L’Art.7 ter_Opere eseguite in parziale difformità, comma 7, L.

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