Autore: quesiti
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22 Giugno 2018

Ho ricevuto conferma di avvenuta iscrizione al vostro Albo Professionale; la segreteria OIC mi ha comunicato che avrei potuto attivare un indirizzo PEC, in virtù di una convenzione con ARUBA, gratuitamente, quali sono le tempistiche per l’attivazione?

La Segreteria OIC, nella figura addetta al Servizio, provvederà nell’immediato all’attivazione dell’indirizzo PEC richiesto e le invierà le credenziali per l’attivazione all’indirizzo e-mail ordinario, comunicato per l’iscrizione all’Albo.

18 Giugno 2018

Vorrei chiarire un piccolo dubbio: a. Il paragrafo 11.2.5.1_Controlli di tipo A, delle N.T.C. 2018, Aggiornamento delle , quando parla di “…controllo di accettazione ogni 300 mc massimo di getto…”, a cosa si riferisce? All’intera opera o alla singola fase di getto? b. Il problema emerge, poiché dovendo “gettare” i pilastri, la quantità di CLS è di 6 mc. Normalmente prevedo un prelievo ogni autobetoniera scaricata; ma se la quantità di CLS del paragrafo è riferita alla singola fase, devo prevedere 3 prelievi. Anche la precedente norma e la Circolare 617/2009, Istruzioni per l’applicazione delle ‘Nuove norme tecniche per le costruzioni’ di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, non sono chiare: cit.”…Ai fini di un efficace controllo di accettazione di Tipo A, è evidentemente necessario che il numero dei campioni prelevati e provati sia non inferiore a sei (tre prelievi), anche per getti di quantità inferiore a 100 mc di miscela omogenea.” Ho letto la norma, ci mancherebbe. Le risposte da voi date riportano citano il testo dei paragrafi, ma non contengono alcuna osservazione interpretativa. Ribadisco il mio dubbio: su un intero edificio di 3 piani, con 7 getti strutturali, (tutti con la stessa classe di resistenza e di esposizione), inferiori a 300 m3 totali, sono sufficienti solo 3 controlli? Mi sembra strano, considerato che potrebbero venire coinvolti più centrali di betonaggio.

Di seguito il contributo della Commissione Tecnica Strutture OIC, coinvolta nell’esprimere loro opinione in merito: “Si rappresenta quanto segue, in riferimento a quanto sopra, punto per punto: Il D.

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CLS.ProveStrutture
11 Giugno 2018
24 Maggio 2018

Poiché possiedo anche il kit di firma digitale con Certificato CNS, fornito dalla Regione Sardegna, vorrei saper se questo può essere utilizzato anche per apporre firma digitale su documentazione inerente all’ambito professionale.

Premesso che il suo quesito presuppone alcune valutazioni a monte, quali:   Il kit fornito dagli Ordini degli Ingegneri, in convenzione tra CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri Italiani) e Aruba, consente di possedere una firma digitale associata al Certificato di ruolo, che la qualifica come firma apposta da un professionista iscritto all’albo.

11 Maggio 2018

Sono in possesso di Laurea Triennale in Ingegneria Meccanica e attualmente studente del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica; vi contatto su suggerimento dei miei docenti, nonostante non sia ancora iscritto all’Ordine Professionale, né abbia sostenuto l’Esame di Stato per l’abilitazione. Recentemente, mi è stata prospettata un’opportunità lavorativa per il ruolo di Responsabile Tecnico, per una piccola Autofficina, (attività di Meccatronica), con annessa rivendita di auto usate. Il titolare mi ha spiegato che questa figura è richiesta dalla legge (L. 224/2012) e che nessuno dei dipendenti ha, attualmente, i requisiti per ricoprire questo ruolo; aggiungendo che la mia presenza è dettata da motivazioni puramente burocratiche. Si tratterebbe di un’assunzione a tempo indeterminato, (C.C.N.L.), per una decina di ore settimanali. Vi contatto per sapere quali siano le effettive responsabilità che questo ruolo comporta e quali siano i compiti ai quali sarei preposto, per evitare di incorrere in spiacevoli sorprese future. Il titolare mi ha fornito solo generiche rassicurazioni e online non sono riuscito a trovare indicazioni precise, su questo caso specifico. Non essendo abilitato, né iscritto all’Ordine Professionale, non saprei in che altro modo reperire queste informazioni.

Il quesito non è attinente alla Professione dell’Ingegnere; diverso sarebbe stato se si trattasse di Responsabili Tecnico di Impianti; pertanto non posso fornirle alcun supporto tecnico a riguardo.

11 Maggio 2018

Ho redatto un contratto per lavori Privati con un condominio, utilizzando come format di base il Disciplinare di Incarico Lavori Privati predisposto dal CNI, scaricabile dal seguente indirizzo: https://www.fondazionecni.it/quaderni/498-disciplinari-tipo-e-mansionari-per-le-prestazioni-professionali-dell-ingegnere-1-committenti-privati Il documento è stato in parte modificato, in particolare l’art.11_Sospensione Temporanea dell’Incarico, Recesso e Risoluzione cit.” Il Committente potrà, a propria discrezione e dandone comunicazione scritta alla Professionista, richiedere la sospensione temporanea dell’esecuzione delle prestazioni. Nel caso, il Committente corrisponderà alla Professionista, entro 30 (trenta) giorni dalla data di sospensione, il compenso relativo alle prestazioni eseguite sino alla data della sospensione previa emissione di relativa nota proforma, a cui seguirà regolare fattura al momento del ricevimento del versamento. Salvo successivo diverso accordo tra le Parti, l’incarico si intenderà risolto relativamente alle prestazioni tecniche per le quali il Committente non dia istruzione alla Professionista di riprendere l’esecuzione entro due mesi dalla comunicazione di sospensione. È fatto espressamente salvo il diritto della Professionista al risarcimento degli eventuali danni, di cui dovrà essere data dimostrazione. La sospensione comporterà l’automatica esenzione della Professionista da qualsiasi responsabilità per il periodo di efficacia della stessa. Il Committente potrà recedere dal contratto, rimborsando alla Professionista le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta. Nel caso in cui l’incarico professionale dovesse essere sospeso in via definitiva per cause non imputabili alla Professionista incaricata, alla stessa verrà corrisposta a titolo di piena e definitiva tacitazione di ogni prestazione, spesa ed onere accessorio, oltre al compenso in proporzione all’incarico eseguito, una maggiorazione del 20%, fatti salvi ulteriori maggiori importi derivanti da eventuali danni da esso subiti. Qualora vengano a mancare i presupposti per l’espletamento dell’incarico, la Professionista potrà recedere dall’incarico medesimo, dandone preventiva comunicazione al Committente; in tal caso non spetteranno alla Professionista gli incrementi sull’onorario di cui ai commi precedenti, fatto salvo che il recesso dall’incarico avvenga per cause non imputabili alla Professionista stessa. “ Il Committente mi sta contestando la maggiorazione del 20% per revoca dell’incarico per cause non imputabili al Professionista. È lecito chiedere la maggiorazione per una mia tutela, oppure deve prevalere l’art.2237_Recesso del Codice Civile: cit. “Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d’opera le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta. Il prestatore d’opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l’opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente. Il recesso del prestatore d’opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.”? Mi è stata contestato in particolare l’art.15_Definizione delle Controversie: cit. “ In caso di contestazione sui compensi spettanti alla Professionista nonché sulle prestazioni oggetto del presente disciplinare, se non risolta in via bonaria nel termine di 60 giorni, la stessa verrà sottoposta in funzione conciliativa all’Ordine professionale competente per iscrizione della Professionista. Tale parere sarà accettato da entrambe le parti. Tutte le ulteriori controversie o contestazioni che potessero sorgere relativamente allo svolgimento dell’incarico che non si fossero potute definire in via bonaria e, comunque, previo espletamento delle modalità riportate al comma 1, nel termine di ___ giorni dalla mancata conciliazione, saranno deferite al Tribunale territorialmente competente. “ Infatti, mi è stato chiesto di eliminare la voce corrispondente alla funzione conciliativa svolta dall’Ordine Professionale, adducendo che era di parte. Consigliate di reinserirlo nel contratto?

Avendo provveduto a chiedere osservazioni ai referenti OIC per materia, di seguito loro riscontro: ” Per quanto riguarda la questione del 20%, se il Committente la sottoscrive, nulla osta perché venga mantenuta: la volontà negoziale fra le parti deve prevalere su tutto.