Autore: quesiti
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26 Marzo 2019

Qualora un’Impresa Edile, durante l’esecuzione dei lavori con Committente Privato, riferiti a un ampliamento volumetrico di un’unità residenziale, secondo l’art. 30_ Interventi di incremento volumetrico del patrimonio edilizio esistente della L.R. n.8/2015, Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio, avesse un Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) regolare, mentre a lavori ultimati si trovasse in situazione previdenziale non regolare, secondo la normativa vigente, considerato, che l’Impresa non ha interesse nel regolarizzare la situazione contributiva, prima di aver ricevuto il pagamento a saldo, il Committente è tenuto ad effettuare il pagamento a saldo? Si precisa che il Contratto stipulato non prevedeva alcuna clausola particolare in merito alla Regolarità Contributiva al momento del saldo. I lavori sono stati conclusi, come da opportuna Comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia (SUAPE) nel giugno 2019; mentre il DURC dell’Impresa è decaduto nel Marzo 2019, il che significa che è stato regolare per tutta la durate dei lavori e oltre. Si chiede pertanto se in tale situazione, il Committente possa opporre rifiuto al Pagamento del saldo, motivandolo con l’assenza attuale del D.U.R.C.

In linea generale, nella fattispecie di lavori con Committente Privato, il DURC deve valere per tutta la durata dei lavori.

6 Marzo 2019

Avrei bisogno di un chiarimento in merito ai requisiti richiesti per l’incarico di Collaudatore Statico di Strutture. L’art. 7 della L. n.1086/71, Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, …, prescrive che il collaudo (statico) deve essere eseguito da un Ingegnere o da un Architetto, iscritti all’Albo Professionale da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella Progettazione, Direzione ed Esecuzione dell’opera. Il D.Lgs. n. 50/201, Codice dei Contratti Pubblici, nell’art. 216_ Disposizioni transitorie e di coordinamento, comma 21, recita: cit. “Fino all’istituzione dell’albo di cui all’articolo 196, comma 4, possono svolgere il ruolo di direttore dei lavori e di collaudatore i soggetti in possesso dei requisiti professionali adeguati in relazione all’opera da dirigere e il ruolo di collaudatore i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 216 del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ferma restando l’incompatibilità con la funzione di responsabile unico del procedimento.” L’art. 216_ Nomina del collaudatore del D.P.R. n.2017 del 05.10.2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», al comma 9, recita: “L’affidamento dell’incarico di collaudo a soggetti esterni, liberi professionisti, è regolato, in quanto compatibili, dalle norme dettate dalla parte III, titoli II e III. Ai fini dell’affidamento dell’incarico di collaudo a soggetti esterni, il collaudatore o i collaudatori da incaricare, devono essere in possesso dei requisiti specifici, richiesti per l’intervento da collaudare ed avere conseguito il titolo professionale di cui ai commi 3, 4, 5, e 6: a) da almeno dieci anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore a 5.000.000 di euro; b) da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di importo inferiore a 5.000.000 di euro. Alla luce di quanto sopra esposto, è possibile per un libero Professionista, iscritto all’Albo Professionale da almeno cinque anni, accettare l’incarico di Collaudatore Statico per il Collaudo di Lavori di importo inferiore a 5.000.000 di euro?

A seguito di confronto con la Commissione Strutture OIC, a seguire loro opinione: ” Per quanto concerne il Collaudo Statico, valgono le prescrizioni dell’art.

3 Febbraio 2019

Sono una neoiscritta all’Albo Professionale. Vorrei sapere se posso firmare un contratto di Tirocinio con un’Azienda, nonostante io sia già iscritta all’Albo.

Come comunica il Consulente del Lavoro Dott. Maurizio FADDA, che presta supporto gratuito al Servizio Quesiti OIC per una Prima Consulenza Specialistica: “ La normativa vigente non prevede la possibilità  per un iscritto all’Albo Professionale di effettuare un Tirocinio.

3 Febbraio 2019

Sono un Ingegnere Elettrico, con iscrizione all’Ordine Professionale dal 2017 in possesso di Partita Iva il 7 gennaio 2019, con relativa iscrizione a Inarcassa. Attualmente, non ho ancora emesso alcuna fattura; ho alcuni quesiti da porre: Riguardo l’Assicurazione RC Professionale obbligatoria, posso stipularla nel momento in cui avrò il mio primo lavoro o devo farlo già da adesso? A riguardo chiedo: a. in quanto con molta probabilità, sarò titolare di una supplenza come Assistente Amministrativo in una Scuola Pubblica (con contratto Co.Co.Co), per buona quota-parte dell’anno in corso, dunque ritengo improbabile che potrei anche svolgere l’attività Professionale nello stesso periodo. Sono consapevole di dover comunicare a Inarcassa la cancellazione temporanea, con copia del contratto, ma riguardo la posizione da aprire presso la Gestione Separata INPS vorrei dei chiarimenti. Questa si apre solo nel momento in cui io fatturassi, durante il periodo di lavoro dipendente, o si apre in automatico al momento della stipula del contratto? Devo dunque aprirla io tramite il portale online dell’INPS o la Scuola nella stipula del contratto adempie già a questo compito? b. Inoltre, se non fatturassi durante il periodo da lavoro dipendente, non dovrei nulla all’ INPS? So che non esiste più il contributo minimo, (che invece è presente in Inarcassa, ma mi verrebbe rimodulato secondo gli effettivi mesi di iscrizione); se invece fatturassi, dovrei a INPS solo i contributi in relazione al mio fatturato, è corretto? Poiché questo “problema” si verificherà ogni qual volta riceverò incarico dalla Scuola, la procedura rimarrà sempre solo quella di cancellazione temporanea da Inarcassa, dato che la gestione separata INPS rimane sempre aperta, giusto? c. Un ultimo dubbio riguarda i contributi totali, nel senso che ho letto che se non si pagano contributi alla gestione separata INPS, tecnicamente quell’anno “vale meno” ai fini contributivi, quindi per me il 2019, dividendomi tra le due casse previdenziali, varrebbe solo in parte? Perciò ho pensato di posticipare la stipula dell’Assicurazione RC Professionale, al termine della supplenza. Questo è fattibile o incorro in qualche violazione? Ovviamente, se dovessi aver modo di svolgere anche attività Professionale, prima del termine dell’incarico di Docenza, stipulerei l’Assicurazione al momento, dato che la copertura parte dal giorno di copertura del premio.

A seguito di confronto con la Consulente Fiscale, Dott.

28 Gennaio 2019

La presente comunicazione per chiedervi chiarimenti in merito al Calcolo della Deformabilità Strutturale di una struttura, che sto progettando in Zona 3, alla luce delle nuove indicazioni date in tal senso dalla Circolare esplicativa NTC 2018, appena approvata ed in via di pubblicazione. La struttura che sto analizzando è una torre in cemento armato, di venticinque piani, a pianta quadrata, con un vano scala posto in posizione centrale, avente funzione sismo resistente e pilastri considerati come bielle. La struttura non è regolare in altezza. Eseguendo un controllo di deformabilità strutturale, secondo le direttive del paragrafo 7.4.3.1_ Tipologie strutturali, delle NTC2018, la struttura risulta deformabile torsionalmente, poiché r2/Ls2 = 0.331 < 1 . Nella nuova Circolare, al paragrafo C7.4.3_ Tipologie Strutturali e Fattori di Comportamento, si riporta invece un metodo basato sull’Analisi Modale, il quale valuta la deformabilità torsionale di una struttura in base al rapporto fra periodo traslazionale disaccoppiato e periodo torsionale disaccoppiato, ossia: Ω = T/T0 > 1 [C7.4.2_Caratteristiche dei materiali]. Seguendo quest’ultimo approccio, sulla mia struttura ottengo un rapporto Ω=2.14, che ovviamente mi porterebbe ad utilizzare un valore di q superiore a quello stimato, qualora la struttura venisse considerata deformabile torsionalmente. Specifico che i primi due modi ottenuti sono disaccoppiati e movimentano rispettivamente circa il 55% delle masse in direzione X e circa il 55% in direzione Y. Alla luce di questi risultati, piuttosto discordanti, e anche di alcune ricerche effettuate ed articoli letti in proposito (“Torsional effects and regularity conditions in RC buildings”, E. Cosenza, G. Manfredi, R. Realfonzo – 12WCEE 2000), mi trovo in dubbio sul metodo da seguire e sul conseguente fattore di struttura da adottare. Fondamentalmente la problematica che mi pongo è questa: se, come preferirei, utilizzassi l’approccio indicato dalla Circolare, (che mi porterebbe a non considerare la struttura deformabile torsionalmente), potrei incorrere in una contestazione da parte di un Collaudatore o un eventuale Ente Terzo di controllo? Le indicazioni della Circolare possono essere comunque adottate, pur non avendo lo stesso valore legale delle NTC2018 o devo aspettarmi un rischio di eventuale contestazione?

In merito al quesito proposto, è opinione della Commissione Tecnica Strutture OIC che: “La condizione riportata nelle NTC 2018, Nuove norme sismiche per il calcolo strutturale, al Paragrafo 7.

5 Dicembre 2018

Avrei un quesito da porre relativo alla Procedura da seguire per la sola sostituzione di un Impianto di Climatizzazione vetusto, con uno più efficiente, (Pompa di Calore o Stufa a Pellet), in una civile abitazione. Ai sensi del glossario delle opere Edilizie realizzabili in regime di attività di Edilizia libera, di cui al D.M. del 02 marzo 2018, Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222., parrebbe che tale intervento rientri nelle opere di Manutenzione Ordinaria; (vedi punto 22 del glossario “Installazione, adeguamento, integrazione, efficientamento e/o messa a norma di impianti di climatizzazione”). In questo caso non occorre alcuna comunicazione SUAPE, è corretto? Chiedo se quindi non sia necessaria anche la trasmissione del modello “F13_Allegato A_Asseverazione Tecnica”, nel quale non sono indicate le opere di Manutenzione Ordinaria? Oppure occorre far rientrare questo intervento nelle opere di Manutenzione Straordinaria e quindi occorre inviare al SUAPE il modello F13, di cui sopra, con asseverazione di un Direttore Lavori e il modello “F3_Comunicazione Inizio e Fine Lavori”? Quest’ultima soluzione mi sembra eccessivamente lunga come procedura, in quanto nel modulo di Fine Lavori viene richiesta anche una nuova Agibilità.

Si tratta di Interventi di Edilizia libera, non soggetti ad alcun Titolo Abilitativo edilizio, di cui il riferimento normativo è costituito dalla L.

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