Categoria: Quesiti
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6 Marzo 2019

Avrei bisogno di un chiarimento in merito ai requisiti richiesti per l’incarico di Collaudatore Statico di Strutture. L’art. 7 della L. n.1086/71, Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, …, prescrive che il collaudo (statico) deve essere eseguito da un Ingegnere o da un Architetto, iscritti all’Albo Professionale da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella Progettazione, Direzione ed Esecuzione dell’opera. Il D.Lgs. n. 50/201, Codice dei Contratti Pubblici, nell’art. 216_ Disposizioni transitorie e di coordinamento, comma 21, recita: cit. “Fino all’istituzione dell’albo di cui all’articolo 196, comma 4, possono svolgere il ruolo di direttore dei lavori e di collaudatore i soggetti in possesso dei requisiti professionali adeguati in relazione all’opera da dirigere e il ruolo di collaudatore i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 216 del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ferma restando l’incompatibilità con la funzione di responsabile unico del procedimento.” L’art. 216_ Nomina del collaudatore del D.P.R. n.2017 del 05.10.2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», al comma 9, recita: “L’affidamento dell’incarico di collaudo a soggetti esterni, liberi professionisti, è regolato, in quanto compatibili, dalle norme dettate dalla parte III, titoli II e III. Ai fini dell’affidamento dell’incarico di collaudo a soggetti esterni, il collaudatore o i collaudatori da incaricare, devono essere in possesso dei requisiti specifici, richiesti per l’intervento da collaudare ed avere conseguito il titolo professionale di cui ai commi 3, 4, 5, e 6: a) da almeno dieci anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore a 5.000.000 di euro; b) da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di importo inferiore a 5.000.000 di euro. Alla luce di quanto sopra esposto, è possibile per un libero Professionista, iscritto all’Albo Professionale da almeno cinque anni, accettare l’incarico di Collaudatore Statico per il Collaudo di Lavori di importo inferiore a 5.000.000 di euro?

A seguito di confronto con la Commissione Strutture OIC, a seguire loro opinione: ” Per quanto concerne il Collaudo Statico, valgono le prescrizioni dell’art.

3 Febbraio 2019

Sono una neoiscritta all’Albo Professionale. Vorrei sapere se posso firmare un contratto di Tirocinio con un’Azienda, nonostante io sia già iscritta all’Albo.

Come comunica il Consulente del Lavoro Dott. Maurizio FADDA, che presta supporto gratuito al Servizio Quesiti OIC per una Prima Consulenza Specialistica: “ La normativa vigente non prevede la possibilità  per un iscritto all’Albo Professionale di effettuare un Tirocinio.

3 Febbraio 2019

Sono un Ingegnere Elettrico, con iscrizione all’Ordine Professionale dal 2017 in possesso di Partita Iva il 7 gennaio 2019, con relativa iscrizione a Inarcassa. Attualmente, non ho ancora emesso alcuna fattura; ho alcuni quesiti da porre: Riguardo l’Assicurazione RC Professionale obbligatoria, posso stipularla nel momento in cui avrò il mio primo lavoro o devo farlo già da adesso? A riguardo chiedo: a. in quanto con molta probabilità, sarò titolare di una supplenza come Assistente Amministrativo in una Scuola Pubblica (con contratto Co.Co.Co), per buona quota-parte dell’anno in corso, dunque ritengo improbabile che potrei anche svolgere l’attività Professionale nello stesso periodo. Sono consapevole di dover comunicare a Inarcassa la cancellazione temporanea, con copia del contratto, ma riguardo la posizione da aprire presso la Gestione Separata INPS vorrei dei chiarimenti. Questa si apre solo nel momento in cui io fatturassi, durante il periodo di lavoro dipendente, o si apre in automatico al momento della stipula del contratto? Devo dunque aprirla io tramite il portale online dell’INPS o la Scuola nella stipula del contratto adempie già a questo compito? b. Inoltre, se non fatturassi durante il periodo da lavoro dipendente, non dovrei nulla all’ INPS? So che non esiste più il contributo minimo, (che invece è presente in Inarcassa, ma mi verrebbe rimodulato secondo gli effettivi mesi di iscrizione); se invece fatturassi, dovrei a INPS solo i contributi in relazione al mio fatturato, è corretto? Poiché questo “problema” si verificherà ogni qual volta riceverò incarico dalla Scuola, la procedura rimarrà sempre solo quella di cancellazione temporanea da Inarcassa, dato che la gestione separata INPS rimane sempre aperta, giusto? c. Un ultimo dubbio riguarda i contributi totali, nel senso che ho letto che se non si pagano contributi alla gestione separata INPS, tecnicamente quell’anno “vale meno” ai fini contributivi, quindi per me il 2019, dividendomi tra le due casse previdenziali, varrebbe solo in parte? Perciò ho pensato di posticipare la stipula dell’Assicurazione RC Professionale, al termine della supplenza. Questo è fattibile o incorro in qualche violazione? Ovviamente, se dovessi aver modo di svolgere anche attività Professionale, prima del termine dell’incarico di Docenza, stipulerei l’Assicurazione al momento, dato che la copertura parte dal giorno di copertura del premio.

A seguito di confronto con la Consulente Fiscale, Dott.