OIC mette a disposizione degli iscritti la figura del Consulente OIC per i rapporti con Inarcassa, previo contatto del Servizio Quesiti; sarà mia cura chiedere allo stesso di prestarle assistenza.
OIC ha provveduto ad inoltrare formale richiesta di chiarimento al CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri Italiani), ritenendo utile, anche per futuri iscritti, il tema affrontato.
La questione era normata, prima dell’entrata in vigore delle NTC2008, dal DPR 328/2001 che assegna la competenza della Relazione Geotecnica, tanto all’Ingegnere che al Geologo.
In fase di avvio di un cantiere, Pubblico o Privato che sia, occorre sempre, sin dall’inizio, il Direttore dei Lavori, che è la figura scelta dal Committente per seguire i lavori nel complesso.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) precisa, che per quanto concerne “gli ingegneri iscritti all’albo in possesso di laurea conseguita secondo il nuovo ordinamento, sono legittimati a svolgere l’attività di redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica gli ingegneri iscritti nella sezione Civile e Ambientale e nel Settore Industriale”.
In materia di competenze professionali degli Ingegneri, la normativa di riferimento è il DPR 328/2001, Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti, nello specifico: in ordine alle competenze e attribuzioni oggetto dell’attività professionale dell’ingegnere iscritto alla sezione B dell’Albo, l’articolo 46 del DPR menzionato prevede: cit.
Di seguito il contributo della Commissione Tecnica Strutture OIC, coinvolta nell’esprimere loro opinione in merito: ” Per quanto riguarda il quesito in argomento, la questione, essendo più di tipo Giuridico-Amministrativa che Tecnica, esula dai campi di competenza della Commissione Strutture, che, anche a seguito delle esigue informazioni rappresentate, non può esprimere un giudizio in merito.
La verifica documentale, che comprova il possesso dei requisiti, è procedura obbligatoria per la Stazione Appaltante, al fine dell’affidamento dell’incarico.
La Segreteria OIC, nella figura addetta al Servizio, potrà fornirle supporto anche per l’attivazione gratuita di un indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata).
A seguito di contatto con i Colleghi referenti OIC, gli stessi sono dell’opinione che: “Qualora il Tecnico accetti una copia non conforme, secondo quanto sopra scritto, potrebbe avere responsabilità, stante la verifica dell’Idoneità Tecnico Professionale dell’Impresa, a carico del Committente/Responsabile dei Lavori, di cui all’art.
Di seguito il contributo della Commissione Tecnica Strutture OIC, coinvolta nell’esprimere loro opinione in merito: “Si rappresenta che, per la struttura in argomento, vige l’obbligo di denuncia delle opere all’ex Genio Civile, ai sensi dell’art.
Come comunicato dai componenti della Commissione Tecnica Ingegneria Forense OIC: “Il privato che ha posto il quesito si riferisce all’onorario e in seguito al compenso, ma non precisa in quale fase della consulenza si sia giunti.