Categoria: Strutture
Pagina 1 di 1

6 Marzo 2019

Avrei bisogno di un chiarimento in merito ai requisiti richiesti per l’incarico di Collaudatore Statico di Strutture. L’art. 7 della L. n.1086/71, Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, …, prescrive che il collaudo (statico) deve essere eseguito da un Ingegnere o da un Architetto, iscritti all’Albo Professionale da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella Progettazione, Direzione ed Esecuzione dell’opera. Il D.Lgs. n. 50/201, Codice dei Contratti Pubblici, nell’art. 216_ Disposizioni transitorie e di coordinamento, comma 21, recita: cit. “Fino all’istituzione dell’albo di cui all’articolo 196, comma 4, possono svolgere il ruolo di direttore dei lavori e di collaudatore i soggetti in possesso dei requisiti professionali adeguati in relazione all’opera da dirigere e il ruolo di collaudatore i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 216 del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ferma restando l’incompatibilità con la funzione di responsabile unico del procedimento.” L’art. 216_ Nomina del collaudatore del D.P.R. n.2017 del 05.10.2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», al comma 9, recita: “L’affidamento dell’incarico di collaudo a soggetti esterni, liberi professionisti, è regolato, in quanto compatibili, dalle norme dettate dalla parte III, titoli II e III. Ai fini dell’affidamento dell’incarico di collaudo a soggetti esterni, il collaudatore o i collaudatori da incaricare, devono essere in possesso dei requisiti specifici, richiesti per l’intervento da collaudare ed avere conseguito il titolo professionale di cui ai commi 3, 4, 5, e 6: a) da almeno dieci anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore a 5.000.000 di euro; b) da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di importo inferiore a 5.000.000 di euro. Alla luce di quanto sopra esposto, è possibile per un libero Professionista, iscritto all’Albo Professionale da almeno cinque anni, accettare l’incarico di Collaudatore Statico per il Collaudo di Lavori di importo inferiore a 5.000.000 di euro?

A seguito di confronto con la Commissione Strutture OIC, a seguire loro opinione: ” Per quanto concerne il Collaudo Statico, valgono le prescrizioni dell’art.

28 Gennaio 2019

La presente comunicazione per chiedervi chiarimenti in merito al Calcolo della Deformabilità Strutturale di una struttura, che sto progettando in Zona 3, alla luce delle nuove indicazioni date in tal senso dalla Circolare esplicativa NTC 2018, appena approvata ed in via di pubblicazione. La struttura che sto analizzando è una torre in cemento armato, di venticinque piani, a pianta quadrata, con un vano scala posto in posizione centrale, avente funzione sismo resistente e pilastri considerati come bielle. La struttura non è regolare in altezza. Eseguendo un controllo di deformabilità strutturale, secondo le direttive del paragrafo 7.4.3.1_ Tipologie strutturali, delle NTC2018, la struttura risulta deformabile torsionalmente, poiché r2/Ls2 = 0.331 < 1 . Nella nuova Circolare, al paragrafo C7.4.3_ Tipologie Strutturali e Fattori di Comportamento, si riporta invece un metodo basato sull’Analisi Modale, il quale valuta la deformabilità torsionale di una struttura in base al rapporto fra periodo traslazionale disaccoppiato e periodo torsionale disaccoppiato, ossia: Ω = T/T0 > 1 [C7.4.2_Caratteristiche dei materiali]. Seguendo quest’ultimo approccio, sulla mia struttura ottengo un rapporto Ω=2.14, che ovviamente mi porterebbe ad utilizzare un valore di q superiore a quello stimato, qualora la struttura venisse considerata deformabile torsionalmente. Specifico che i primi due modi ottenuti sono disaccoppiati e movimentano rispettivamente circa il 55% delle masse in direzione X e circa il 55% in direzione Y. Alla luce di questi risultati, piuttosto discordanti, e anche di alcune ricerche effettuate ed articoli letti in proposito (“Torsional effects and regularity conditions in RC buildings”, E. Cosenza, G. Manfredi, R. Realfonzo – 12WCEE 2000), mi trovo in dubbio sul metodo da seguire e sul conseguente fattore di struttura da adottare. Fondamentalmente la problematica che mi pongo è questa: se, come preferirei, utilizzassi l’approccio indicato dalla Circolare, (che mi porterebbe a non considerare la struttura deformabile torsionalmente), potrei incorrere in una contestazione da parte di un Collaudatore o un eventuale Ente Terzo di controllo? Le indicazioni della Circolare possono essere comunque adottate, pur non avendo lo stesso valore legale delle NTC2018 o devo aspettarmi un rischio di eventuale contestazione?

In merito al quesito proposto, è opinione della Commissione Tecnica Strutture OIC che: “La condizione riportata nelle NTC 2018, Nuove norme sismiche per il calcolo strutturale, al Paragrafo 7.

25 Settembre 2018

Con particolare riferimento alla regione Sardegna, cosa cambia con le nuove disposizione normative NTC 2018? In particolare, almeno per gli edifici privati, è obbligatorio il calcolo secondo gli Stati Limite o possiamo ancora utilizzare il Metodo alle Tensioni Ammissibili?

Il testo della Circolare Esplicativa, approvato il 27 luglio 2018, con le Istruzioni alle Norme Tecniche per le Costruzioni NTC 2018, quale aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2008), Nuove norme sismiche per il calcolo strutturale, può esserLe di utile approfondimento.

19 Luglio 2018

Mi è stato chiesto di certificare un palco per una manifestazione. Avrei alcuni dubbi in merito. Posso certificarlo anche se sono iscritta da meno di 10 anni? Quale è la normativa di riferimento per la certificazione? È necessaria la sola redazione di un certificato?

Di seguito il contributo della Commissione Tecnica Strutture OIC, coinvolta nell’esprimere loro opinione in merito: “ Le normative, che regolano le opere strutturali in argomento, sono il Decreto Interministeriale del 22.

18 Giugno 2018

Vorrei chiarire un piccolo dubbio: a. Il paragrafo 11.2.5.1_Controlli di tipo A, delle N.T.C. 2018, Aggiornamento delle , quando parla di “…controllo di accettazione ogni 300 mc massimo di getto…”, a cosa si riferisce? All’intera opera o alla singola fase di getto? b. Il problema emerge, poiché dovendo “gettare” i pilastri, la quantità di CLS è di 6 mc. Normalmente prevedo un prelievo ogni autobetoniera scaricata; ma se la quantità di CLS del paragrafo è riferita alla singola fase, devo prevedere 3 prelievi. Anche la precedente norma e la Circolare 617/2009, Istruzioni per l’applicazione delle ‘Nuove norme tecniche per le costruzioni’ di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, non sono chiare: cit.”…Ai fini di un efficace controllo di accettazione di Tipo A, è evidentemente necessario che il numero dei campioni prelevati e provati sia non inferiore a sei (tre prelievi), anche per getti di quantità inferiore a 100 mc di miscela omogenea.” Ho letto la norma, ci mancherebbe. Le risposte da voi date riportano citano il testo dei paragrafi, ma non contengono alcuna osservazione interpretativa. Ribadisco il mio dubbio: su un intero edificio di 3 piani, con 7 getti strutturali, (tutti con la stessa classe di resistenza e di esposizione), inferiori a 300 m3 totali, sono sufficienti solo 3 controlli? Mi sembra strano, considerato che potrebbero venire coinvolti più centrali di betonaggio.

Di seguito il contributo della Commissione Tecnica Strutture OIC, coinvolta nell’esprimere loro opinione in merito: “Si rappresenta quanto segue, in riferimento a quanto sopra, punto per punto: Il D.

Categorie

CLS.ProveStrutture