Circolare CNI 3 – Iscrizione all’albo professionale: requisito imprescindibile per la partecipazione agli appalti pubblici
Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn EmailIl CNI, con la circolare numero 3, segnala il parere reso in sede di precontenzioso dall’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, relativamente all’istanza trasmessa da parte di un Ordine professionale che intendeva censurare la procedura di gara gestita dalla INVA spa per conto della Regione Autonoma Valle d’Aosta, inerente l’affidamento dei servizi di supporto tecnico operativo finalizzati alla completa attuazione degli interventi connessi all’esecuzione dei progetti in ambito PNRR.
Data:
16 Gennaio 2023

Il CNI, con la circolare numero 3, segnala il parere reso in sede di precontenzioso dall’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, relativamente all’istanza trasmessa da parte di un Ordine professionale che intendeva censurare la procedura di gara gestita dalla INVA spa per conto della Regione Autonoma Valle d’Aosta, inerente l’affidamento dei servizi di supporto tecnico operativo finalizzati alla completa attuazione degli interventi connessi all’esecuzione dei progetti in ambito PNRR.
In particolare, era stata contestata sia la presunta indeterminatezza dell’oggetto del contratto, sub specie di determinazione del compenso calcolata sulla base sui minimi tariffari, senza la specificazione della tipologia della prestazione, sia la circostanza che la lex specialis ammettesse la partecipazione al gruppo di lavoro – oltre che di 2 Avvocati liberi-professionisti, iscritti all’Ordine degli Avvocati – di “3 ingegneri/ architetti con esperienza nel settore di gara, di cui almeno 2 iscritti all’albo della professione”, denunciando la illegittimità della partecipazione per soggetti non iscritti agli albi professionali di Categoria. L’Autorità Nazionale Anticorruzione, tramite la delibera 20 dicembre 2022 n.617, non condivide la prima censura, mentre accoglie quella riguardante l’apertura alla possibilità di partecipazione per i soggetti non iscritti agli albi professionali.
Per quanto concerne le determinazioni della stazione appaltante relative alla base d’asta, l’ANAC richiama il consolidato orientamento secondo cui, nel settore degli appalti pubblici, le valutazioni tecniche, come quella in discussione, costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sottratte al sindacato del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente irragionevoli, irrazionali, arbitrarie o sproporzionate.
E anche la determinazione del valore di stima è, in linea di principio, insindacabile, salvo la prova del ricorrere di illogicità evidenti, ad evitare che la pura ampia discrezionalità tecnica di cui la stazione appaltante dispone nella fissazione del valore stimato di un appalto, non si trasformi in arbitrio (TAR Lazio, sez. III, 31/10/2019 n.12540). Degna di maggiore interesse è la risposta fornita dall’Autorità alla seconda questione sottoposta al suo esame, sotto forma di parere di precontenzioso.
L’ANAC procede sulla base del disposto dell’art.83, comma 3, (“Criteri di selezione e soccorso istruttorio”) del d.lgs. 18/04/2016 n.50 (“Codice dei contratti pubblici”), il quale stabilisce che – ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità professionale – i concorrenti devono essere iscritti “presso i competenti ordini professionali”.
La ratio di tale previsione – prosegue l’Autorità – è quella di permettere l’ingresso e la partecipazione alle gare solamente ai concorrenti in possesso della necessaria professionalità, tale da garantire il coerente svolgimento delle prestazioni oggetto dell’affidamento. Mentre il bando predisposto dalla società Centrale unica di committenza della Regione Valle d’Aosta, nel momento in cui permette la partecipazione ai laureati in Ingegneria e Architettura privi dell’iscrizione all’albo di Categoria, non risulta conforme alla disciplina legale.
Oltre a determinare, nella fattispecie, “un evidente caso di disparità di trattamento” tra le figure professionali coinvolte, dato che il bando, nel caso degli Avvocati – a differenza che per Ingegneri ed Architetti – prevede per tutti i professionisti dell’area legale l’obbligo di iscrizione all’albo.
La conclusione cui giunge l’Autorità Anticorruzione è che la lex specialis sottoposta al suo vaglio si pone in contrasto con la normativa di settore, “nella parte in cui non prevede il requisito di iscrizione al competente Ordine professionale quale requisito di partecipazione alla gara”.
Così facendo l’Autorità evidenzia che l’iscrizione all’albo professionale è elemento imprescindibile per dimostrare i requisiti di idoneità di chi partecipa agli appalti pubblici.
Il Consiglio Nazionale esprime apprezzamento per l’importante decisione dell’ANAC, che conferma quanto da sempre sostenuto dalle rappresentanze istituzionali degli Ingegneri.
Il pronunciamento in questione, inoltre, si presta a costituire un chiaro ed efficace precedente, atto ad orientare l’azione delle stazioni appaltanti in sede di predisposizione dei bandi di gara, garantendo le prerogative ed i legittimi interessi dei liberi professionisti, da un lato, e degli Ordini professionali che li rappresentano, dall’altro. La necessità di iscrizione all’albo per tutti i concorrenti nel settore degli appalti pubblici costituisce un requisito di idoneità professionale non negoziabile per le stazioni appaltanti, che non possono inserire nelle procedure di selezione clausole non rispettose di tale criterio-guida.
Ultimo aggiornamento
16 Gennaio 2023, 12:55