Nel 2014 chiesi un vostro parere in riferimento alla possibilità di firmare le Relazioni di Compatibilità Idraulica, ai sensi delle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), come Ingegnere iscritto regolarmente alla Sezione B dell’Albo Professionale, ottenendo un parere favorevole e rimandando, a mia discrezione, la valutazione nel rispetto del Codice Deontologico. Faccio presente che oggi mi trovo a scontrarmi con i Tecnici di un Ufficio Tecnico di un’Amministrazione Pubblica locale, sulle mie competenze, (cosa che trovo imbarazzante), che sostiene esista una Delibera del 2018, che impedisce, agli Ingegneri iscritti alla Sezione B, di poter timbrare e firmare queste valutazioni. Chiedo cortesemente di essere quanto prima informata in merito e soprattutto di avere informazioni precise circa le mie competenze e/o possibilità di firmare le Relazioni/Studi di Compatibilità Idraulica, al fine di evitare ulteriori inconvenienti e/o difficoltà inerenti lo svolgimento della mia Professione.
Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn EmailRitenendo utile il suo quesito anche per gli iscritti in analoga situazione, OIC ha ritenuto di chiedere parere al Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), affinché si esprima a riguardo con posizione autorevole.
Data:
25 Febbraio 2018
Ritenendo utile il suo quesito anche per gli iscritti in analoga situazione, OIC ha ritenuto di chiedere parere al Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), affinché si esprima a riguardo con posizione autorevole.
Al momento, il riferimento normativo in materia di competenza degli Ingegneri, secondo il Settore e la Sezione di abilitazione, resta il DPR 328/2001, Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti, di cui al Capo IX_Professione di Ingegnere, all’art.46_ Attività professionali e seguenti.
Sulla fattispecie delle competenze degli Ingegneri con Laurea Triennale, dunque abilitati alla Sezione B dell’Albo, Le competenze Professionali degli Ingegneri, secondo il D.P.R. 328/2001 del febbraio 2004, Parte 3., circa le competenze settoriali degli ingegneri juniores, iscritti alla Sezione B dell’Albo, si dispone siano “riconducibili a due tipologie di attività: quelle di concorso e collaborazione alle attività degli ingegneri specialistici; quelle proprie, attinenti i rilievi e l’utilizzo di metodologie standardizzate”.
Questo è il principio cardine, applicabile nella valutazione delle competenze degli Ingegneri Albo B, come da Rapporto emesso dal Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri(CNI), di maggiore chiarezza.
Nello specifico, ai sensi degli artt. 24 e 25 delle Norme di Attuazione (NdA) del Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI), approvato dalla Regione Autonoma della Sardegna (RAS), queste dispongono, in materia di Studi di Compatibilità Idraulica e Geologica/Geotecnica, rispettivamente che lo Studio di Compatibilità Idraulica “è firmato da un ingegnere esperto in idraulica e da un geologo …”, e che lo Studio di Compatibilità Geologica e Geotecnica “è firmato da un ingegnere esperto in geotecnica e da un geologo …”, ciascuno per quanto di rispettiva competenza Professionale ed iscritti ai rispettivi Albi Professionali.
La questione cardine è che da tale definizione si desume che, essendo richiesta la competenza di un Ingegnere “esperto”, ascrive l’attività tra quelle Specialistiche, che sarebbero pertanto di competenza di un ingegnere Sezione A; l’Ingegnere Albo B, in questo caso, potrebbe eseguire attività di concorso e collaborazione con lo stesso.
Pertanto, questa è la posizione assunta dagli Enti, nella valutazione della competenza.
Ultimo aggiornamento
11 Settembre 2019, 17:33