Ultime notizie
Pagina 66 di 82

26 Marzo 2019

Qualora un’Impresa Edile, durante l’esecuzione dei lavori con Committente Privato, riferiti a un ampliamento volumetrico di un’unità residenziale, secondo l’art. 30_ Interventi di incremento volumetrico del patrimonio edilizio esistente della L.R. n.8/2015, Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio, avesse un Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) regolare, mentre a lavori ultimati si trovasse in situazione previdenziale non regolare, secondo la normativa vigente, considerato, che l’Impresa non ha interesse nel regolarizzare la situazione contributiva, prima di aver ricevuto il pagamento a saldo, il Committente è tenuto ad effettuare il pagamento a saldo? Si precisa che il Contratto stipulato non prevedeva alcuna clausola particolare in merito alla Regolarità Contributiva al momento del saldo. I lavori sono stati conclusi, come da opportuna Comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia (SUAPE) nel giugno 2019; mentre il DURC dell’Impresa è decaduto nel Marzo 2019, il che significa che è stato regolare per tutta la durate dei lavori e oltre. Si chiede pertanto se in tale situazione, il Committente possa opporre rifiuto al Pagamento del saldo, motivandolo con l’assenza attuale del D.U.R.C.

In linea generale, nella fattispecie di lavori con Committente Privato, il DURC deve valere per tutta la durata dei lavori.

6 Marzo 2019

Avrei bisogno di un chiarimento in merito ai requisiti richiesti per l’incarico di Collaudatore Statico di Strutture. L’art. 7 della L. n.1086/71, Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, …, prescrive che il collaudo (statico) deve essere eseguito da un Ingegnere o da un Architetto, iscritti all’Albo Professionale da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella Progettazione, Direzione ed Esecuzione dell’opera. Il D.Lgs. n. 50/201, Codice dei Contratti Pubblici, nell’art. 216_ Disposizioni transitorie e di coordinamento, comma 21, recita: cit. “Fino all’istituzione dell’albo di cui all’articolo 196, comma 4, possono svolgere il ruolo di direttore dei lavori e di collaudatore i soggetti in possesso dei requisiti professionali adeguati in relazione all’opera da dirigere e il ruolo di collaudatore i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 216 del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ferma restando l’incompatibilità con la funzione di responsabile unico del procedimento.” L’art. 216_ Nomina del collaudatore del D.P.R. n.2017 del 05.10.2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», al comma 9, recita: “L’affidamento dell’incarico di collaudo a soggetti esterni, liberi professionisti, è regolato, in quanto compatibili, dalle norme dettate dalla parte III, titoli II e III. Ai fini dell’affidamento dell’incarico di collaudo a soggetti esterni, il collaudatore o i collaudatori da incaricare, devono essere in possesso dei requisiti specifici, richiesti per l’intervento da collaudare ed avere conseguito il titolo professionale di cui ai commi 3, 4, 5, e 6: a) da almeno dieci anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore a 5.000.000 di euro; b) da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di importo inferiore a 5.000.000 di euro. Alla luce di quanto sopra esposto, è possibile per un libero Professionista, iscritto all’Albo Professionale da almeno cinque anni, accettare l’incarico di Collaudatore Statico per il Collaudo di Lavori di importo inferiore a 5.000.000 di euro?

A seguito di confronto con la Commissione Strutture OIC, a seguire loro opinione: ” Per quanto concerne il Collaudo Statico, valgono le prescrizioni dell’art.