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18 Gennaio 2018

Pongo un quesito di carattere legale: svolgo da cinque anni il ruolo di CTU, soprattutto presso la sezione esecuzioni immobiliari; a seguito di un incarico ricevuto nell’ anno 2014, ho svolto una perizia estimativa per la valutazione di un’immobile. L’incarico è stato portato a termine e il giudice, due anni dopo la consegna della perizia, ha disposto il Decreto di Liquidazione, esattamente nel mese di luglio 2017. Il creditore procedente è una nota banca, ad agosto ho inviato all’avvocato incaricato a seguire la causa, tramite raccomandata A/R, il Decreto con la Fattura di Liquidazione. Dopo mesi di assoluto silenzio da parte del creditore, ho inviato il primo sollecito di pagamento e, circa dopo 30-45 giorni, il secondo. Ora mi trovo costretto a inviare il terzo sollecito, dove richiedo la costituzione in mora del debitore insolvente. Dopo questa breve premessa pongo i seguenti quesiti: È corretta la procedura, da me avviata, per la riscossione del credito? Quali altre opzioni potrei seguire, per intimare alla Banca il pagamento della mia parcella? È consigliabile affidarmi ad un Avvocato? In che modo la Legge n.82 del 2017, Regolamento recante criteri e modalità di nomina degli arbitri, supporto organizzativo alle procedure arbitrali e modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l’erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori, a norma dell’articolo 1, comma 859, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, può tutelare noi Professionisti, per i ritardi nel pagamento del compenso?

Come comunica la referente Consulente Legale Avv. Antonella PIRODDI, che presta supporto gratuito al Servizio Quesiti OIC per una Prima Consulenza Specialistica: “Il Decreto di Liquidazione del Consulente Tecnico di Ufficio (CTU) non obbliga solo la parte obbligata indicata dal Giudice, ma è pacifica, in Giurisprudenza, una responsabilità solidale delle Parti del processo al pagamento, in quanto si son avvantaggiate entrambe del Suo servizio.

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CompensoForense
17 Gennaio 2018

Vorrei cortesemente sapere se, essendo regolarmente iscritto all’Albo Professionale degli Ingegneri, non avendo Partita Iva e non essendo attualmente sottoposto ad alcuna forma di Lavoro Subordinato, sia possibile effettuare una Perizia di Parte da “fatturare” come Prestazione Occasionale

Si ricorda che: “non è possibile emettere una ricevuta per prestazioni occasionali per l’espletamento di Professioni intellettuali, le cui prestazioni richiedono necessariamente iscrizione ad Albo Professionale.

14 Gennaio 2018

Svolgo la libera professione, regolarmente iscritto all’Albo Professionale e in possesso di Partita Iva. Si è presentata la possibilità di stipulare un contratto come Docente, presso una Scuola Secondaria di Primo Grado, Statale. Tale contratto, a tempo determinato, implicherebbe necessariamente la sospensione da Inarcassa e l’iscrizione alla Gestione Separata? Sia in caso affermativo che negativo, in base a quali dettami normativi o legislativi?

L’obbligo di Iscrizione alla Cassa di Previdenza per Ingegneri e Architetti, INARCASSA, è previsto qualora sussistano le seguenti contestuali condizioni: iscrizione all’albo professionale; non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria; possesso di partita IVA individuale, ovvero in qualità di componente di associazione o di società di professionisti, costituita nelle forme di cui all’art.

10 Gennaio 2018

Vorrei avere supporto Fiscale, per un dubbio relativo alla Professione. Dovrei scrivere una mail al Servizio Quesiti OIC con ciò che vorrei chiedere al Vs. Consulente Fiscale oppure devo scrivere direttamente al consulente? Attendo un vostro chiarimento

Il Servizio Quesiti prevede la possibilità di ricevere un primo riscontro di supporto del Consulente Fiscale OIC, per il tramite del Servizio Quesiti; qualora la tematica necessiti di essere affrontata con maggiore approfondimento, sarà possibile richiedere, se l’iscritto ne esprime la volontà, consulenza a titolo oneroso, che lo stesso potrà concordare in forma privata, direttamente con il consulente, previo contatto del Servizio Quesiti OIC.

5 Gennaio 2018

Sto elaborando un Disciplinare di gara, per un affidamento sui servizi di Ingegneria, comprendente Progettazione e Direzione Lavori, per un importo sopra soglia. I miei quesiti riguarda l’applicazione dei CAM, di cui all’Allegato del Decreto Ministeriale dell’11.10.2017, “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.” e in particolare: a. Art.2.7_Condizioni di esecuzione (clausole contrattuali). Essendo un Servizio di Ingegneria, vorrei una conferma che queste siano relative esclusivamente all’Esecutore dei Lavori; pertanto dovranno essere riportate nei documenti Progettuali, che andranno poi in gara, e non riferite anche al Professionista. Art.2.1 Selezione dei candidati: anche in questo caso pare essere riferito all’esecutore dei lavori, e non al progettista; È corretta l’interpretazione? b. Inoltre, i criteri premianti sono obbligatori? L’Amministrazione può decidere di non attribuire un punteggio premiante, relativamente alle prestazioni superiori dei CAM, nell’offerta tecnica? Nelle Linee Guida n.1, par. VI, punto 1.1, vengono indicati i criteri di valutazione delle offerte come “possono essere … “. Questa dicitura sembrerebbe quindi escludere l’obbligo di dare un Punteggio Premiante per i CAM, anche se in occasione di eventi formativi, ho sentito che invece sono obbligatori; c. Ho consultato Bandi di Gara pubblicati di recente; ho visto che spesso viene messa una voce generica che attribuisce un “punteggio premiante per prestazioni superiori …..” , senza indicare nel dettaglio a quali punti dei CAM ci si riferisce. Il fatto di non precisare a quali prestazioni superiori ci si riferisce, non potrebbe innescare possibili contenziosi?

Per quanto alla lettera a): Si, è un articolo riferito agli esecutori dei LL.

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AppaltiC.A.M.