Pongo un quesito di carattere legale: svolgo da cinque anni il ruolo di CTU, soprattutto presso la sezione esecuzioni immobiliari; a seguito di un incarico ricevuto nell’ anno 2014, ho svolto una perizia estimativa per la valutazione di un’immobile. L’incarico è stato portato a termine e il giudice, due anni dopo la consegna della perizia, ha disposto il Decreto di Liquidazione, esattamente nel mese di luglio 2017. Il creditore procedente è una nota banca, ad agosto ho inviato all’avvocato incaricato a seguire la causa, tramite raccomandata A/R, il Decreto con la Fattura di Liquidazione. Dopo mesi di assoluto silenzio da parte del creditore, ho inviato il primo sollecito di pagamento e, circa dopo 30-45 giorni, il secondo. Ora mi trovo costretto a inviare il terzo sollecito, dove richiedo la costituzione in mora del debitore insolvente. Dopo questa breve premessa pongo i seguenti quesiti: È corretta la procedura, da me avviata, per la riscossione del credito? Quali altre opzioni potrei seguire, per intimare alla Banca il pagamento della mia parcella? È consigliabile affidarmi ad un Avvocato? In che modo la Legge n.82 del 2017, Regolamento recante criteri e modalità di nomina degli arbitri, supporto organizzativo alle procedure arbitrali e modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l’erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori, a norma dell’articolo 1, comma 859, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, può tutelare noi Professionisti, per i ritardi nel pagamento del compenso?
Come comunica la referente Consulente Legale Avv. Antonella PIRODDI, che presta supporto gratuito al Servizio Quesiti OIC per una Prima Consulenza Specialistica: “Il Decreto di Liquidazione del Consulente Tecnico di Ufficio (CTU) non obbliga solo la parte obbligata indicata dal Giudice, ma è pacifica, in Giurisprudenza, una responsabilità solidale delle Parti del processo al pagamento, in quanto si son avvantaggiate entrambe del Suo servizio.