menu chiudi

Non ho partita iva e non esercito la libera professione, ma lavoro come Ingegnere dipendente all’interno di una Società. Per poter firmare pratiche e progetti a nome mio, per la Società per cui lavoro, sono obbligata a sottoscrivere un’Assicurazione Professionale? Oppure la Società dovrebbe avere una sua Copertura che assicuri anche il mio lavoro?

Riscontro referente Fiscale in convenzione con OIC, per la Prima Consulenza Specialistica fornita dalla Consulente Fiscale Dott.ssa Gina VENTURI, Dottore Commercialista e Revisore Legale:

“L’obbligo assicurativo introdotto dalla Legge n.148 del 14.09.2011, “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.”, e dal successivo D.P.R. n.137 07/08/2012, “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali”, come più volte chiarito anche dal CNI, non riguarda i professionisti che svolgano la propria attività esclusivamente in forma subordinata alle dipendenze di azienda pubblica o privata, anche qualora iscritti all’Albo Professionale e anche nel caso in cui, per lo svolgimento delle proprie mansioni tecniche, siano tenuti ad apporre timbro e firma.

L’esenzione dall’obbligo assicurativo è dovuta al fatto che il professionista dipendente non ha rapporto diretto con il cliente finale, alla cui tutela è rivolto appunto il disposto della Legge 148/2011 e quindi non è chiamato a rispondere in prima persona, del danno eventualmente cagionato a terzi.

Il fatto che non sussista l’obbligo assicurativo, non significa tuttavia che tali professionisti non abbiano alcuna responsabilità.

Come i liberi professionisti, infatti, anche i dipendenti hanno diversi tipi di responsabilità:

  1. la responsabilità disciplinare che deriva dall’inadempienza ad obblighi previsti dai contratti collettivi, dalla legge o da codici di comportamento e la cui violazione può comportare l’applicazione da parte del datore di lavoro di provvedimenti disciplinari
  2. la responsabilità civile che deriva fondamentalmente dall’inadempienza ai doveri di diligenza (art. 2104 c.c.), di fedeltà (art. 2105 c.c.) e di subordinazione (art. 2094 c.c.) del dipendente e la cui violazione può portare, oltre a provvedimenti disciplinari, anche all’obbligo al risarcimento del danno provocato al datore stesso
  3. la responsabilità penale che è sempre strettamente personale e le cui conseguenze (pena pecuniaria o detentiva) non sono trasferibili a terzi al contrario di quanto succede in ambito civile, in cui le conseguenze della responsabilità possono essere trasferite, ad esempio, ad una compagnia assicurativa.

A queste responsabilità, nel caso dei dipendenti pubblici, si aggiunge la Responsabilità Amministrativa, derivante da infrazione di obblighi verso la Pubblica Amministrazione.

Per quanto riguarda la Responsabilità Civile, nel caso di rapporto di lavoro subordinato, l’obbligo del dipendente al risarcimento del danno ingiustamente cagionato a terzi è trasferito al datore di lavoro.

La responsabilità del datore di lavoro è di tipo oggettivo e quindi il datore rimane responsabile verso terzi, anche in caso di inadempimento contrattuale del dipendente o nel caso in cui il dipendente abbia operato oltre i limiti dell’incarico o abbia violato gli ordini ricevuti e, addirittura, anche nel caso in cui il dipendente abbia agito con dolo.

Inoltre, affinché sussista la responsabilità del datore, non è necessario che il rapporto di lavoro subordinato abbia carattere di stabilità, ma è sufficiente che vi sia un rapporto di subordinazione anche temporaneo od occasionale.

Tuttavia, se è vero che il datore di lavoro è sempre responsabile verso terzi delle attività dei propri dipendenti durante lo svolgimento delle loro mansioni, è altrettanto vero che, in caso sia costretto a risarcire un danno a terzi a causa di un comportamento illecito di un dipendente, può rivalersi su quest’ultimo in caso di inadempimento contrattuale nel rapporto di lavoro o di comportamento doloso.

Inoltre, può accadere che un terzo possa tentare di rivalersi direttamente sul dipendente, (nel caso per esempio risulti firmatario di un progetto viziato da errore), in caso di insolvenza o fallimento del datore di lavoro.”

Utile riferimento di cui suggerisco la lettura, consistente nel Comunicato Stampa del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), che recita:

cit. “L’obbligo di assicurazione professionale vale esclusivamente per gli ingegneri iscritti agli Ordini che esercitano, in modo effettivo, l’attività libero-professionale. Al contrario, gli ingegneri iscritti, ma che non esercitano concretamente, non sono obbligati a sottoscrivere l’assicurazione professionale. Nessun obbligo, a maggior ragione, anche per gli ingegneri assunti dalla PA che esercitano la professione in esclusiva per il proprio ente e per quei dipendenti delle aziende private che non firmano i progetti.

Inoltre, nel documento “Linee di Indirizzo sull’obbligo di Assicurazione Professionale” del Centro Studi CNI del 05 marzo 2014 _Quesito n.4 si rinviene:

cit. “Peraltro, qualora il collaboratore/consulente dello studio figuri nominalmente tra i professionisti sottoscrittori del progetto o degli elaborati progettuali, è legittimo ipotizzare che, al momento dell’instaurazione del rapporto di collaborazione o di consulenza e, ovviamente, in base alle modalità concrete con cui detto rapporto si esplica, egli concordi un’estensione della copertura assicurativa già attivata per il titolare (o i titolari dotati del potere di firma) dello studio anche nei propri confronti, così che anche la sua specifica attività venga a essere garantita contro il rischio di possibili danni.

Send this to a friend