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La presente per chiedervi di volermi cortesemente comunicare se, ai sensi delle vigenti norme, sussista l’obbligo di contrarre una Polizza per la Responsabilità Professionale in dipendenza della sola iscrizione all’ordine degli ingegneri o se, invece, l’obbligo insorga solo in conseguenza dell’effettivo svolgimento dell’attività professionale

L’obbligo è stabilito dalla Legge n.148 del 14.09.2011, “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge del 13 agosto 2011, n.138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.”, e dal successivo D.P.R. n.137 07/08/2012, “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali”.

Per quanto riguarda in modo specifico la tutela assicurativa per gli Ingegneri e gli Architetti, entrata in vigore dal 13 agosto 2013, devono obbligatoriamente sottoscriverla i Professionisti regolarmente iscritti all’Albo Professionale e dotati di Partita Iva, nonché gli Studi Associati e le Società, che esercitano, in modo effettivo, l’attività libero-professionale.

Al contrario, gli ingegneri iscritti, ma che non esercitano concretamente, non sono obbligati a sottoscrivere l’assicurazione professionale.

Il Ministero chiarisce che l’obbligo assicurativo è tale solo quando il Professionista assume incarichi direttamente dalla clientela e che l’utente deve essere inteso come destinatario finale del servizio prestato.

In sostanza, i dipendenti di uno studio non sono tenuti alla stipula dell’Assicurazione, in quanto non hanno alcun rapporto con la clientela.

I tecnici ministeriali ricordano che “le polizze stipulate dal titolare dello studio devono estendersi anche alla copertura dei danni causati dai collaboratori, dipendenti e praticanti.

Inoltre, il professionista dipendente che non svolge attività professionale, in nome e per conto proprio, non è tenuto alla stipula della polizza assicurativa”.

Pertanto, “qualora il professionista dipendente dello studio presti l’attività professionale in proprio e quindi assume direttamente incarichi con la clientela, sarà tenuto a stipulare la polizza”.

Non sono invece tenuti a stipulare la polizza gli Ingegneri e gli Architetti alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici o aziende private e che non provvedono alla firma dei progetti.

Rinvio al Comunicato Stampa del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) e alle “Linee di Indirizzo sull’obbligo di Assicurazione Professionale” del Centro Studi CNI del 05 marzo 2014.

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