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11 Luglio 2018

Sono un Ingegnere indirizzo Elettrico, iscritto dal 1992 all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, dipendente presso una Società, per la quale ho sempre ricoperto la funzione di Disegnatore- Progettista di Quadri e Impianti Elettrici. La Società ha l’abilitazione per le lettere a) “impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere” e b) “impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere”, di cui al DM 37/2008_ Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici. Il Responsabile Tecnico della stessa era il mio Datore di Lavoro con qualifica di Perito Elettrotecnico. Per l’abilitazione alla lettera g) “Impianti di Protezione Incendi”, sono stato nominato come Responsabile Tecnico della Società, mantenendo tuttavia le mansioni precedenti di Disegnatore -Progettista. Dovendo apporre il mio Timbro Professionale sugli elaborati di Progetto della Società e sulla Dichiarazione di Conformità, secondo il DM 37/2008, chiedo come ci si debba comportare nei confronti dell’INARCASSA; non avendo iscrizione alla Cassa di Previdenza INARCASSA, devo comunque pagare il solo Contributo Integrativo? E in quale misura? Il volume di affari Professionale non è facilmente calcolabile, perché, di fatto, il compenso mensile resta invariato, a prescindere dal nuovo incarico.

Come suggerisce la Consulente Fiscale OIC, di supporto al Servizio Quesiti, “se l’interessato non produce volume d’affari professionale IVA, quindi se non fattura come libero professionista con partita IVA poiché la prestazione professionale è inerente il rapporto di dipendente per la Società, non ha l’obbligo di versare il 4% del contributo integrativo ad Inarcassa.

22 Giugno 2018

Ho ricevuto conferma di avvenuta iscrizione al vostro Albo Professionale; la segreteria OIC mi ha comunicato che avrei potuto attivare un indirizzo PEC, in virtù di una convenzione con ARUBA, gratuitamente, quali sono le tempistiche per l’attivazione?

La Segreteria OIC, nella figura addetta al Servizio, provvederà nell’immediato all’attivazione dell’indirizzo PEC richiesto e le invierà le credenziali per l’attivazione all’indirizzo e-mail ordinario, comunicato per l’iscrizione all’Albo.

21 Giugno 2018

In caso di Modifiche Interne e di Prospetto, (modifica aperture su balcone), risalenti al momento della costruzione del fabbricato, (anno 2002), ma per le quali non è stata presentata Variante in corso d’opera, può essere utilizzata la procedura SUAPE: “SCIA per variante in corso d’opera non sostanziale, trasmessa dopo la conclusione dei lavori”, che comporta la procedura semplificata con autocertificazione e quindi a zero giorni o è valida solo per le opere eseguite dopo l’aprile 2015? Sul fatto che siano opere eseguite in difformità rispetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o in assenza di SCIA non ci sono dubbi. La modulistica dopo questa prima scelta fa una distinzione sostanziale in quanto, in questo caso, posso scegliere fra: a. Comunicazione di mancata SCIA per opere completamente realizzate; b. omissis c. SCIA per variante in corso d’opera non sostanziale, trasmessa dopo la conclusione dei lavori. Nel caso a), si aspetta il provvedimento finale da parte dell’Ufficio Tecnico mentre nel caso c) si va in autocertificazione a 0 giorni. Come specificato nella mia prima richiesta il dubbio riguarda il fatto se si possa utilizzare il punto c) (secondo me il più vicino al caso), anche nel caso in cui il tutto sia riferito ad un periodo antecedente all’entrata in vigore della L.R. n.08/2015, Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio

L’Art.7 ter_Opere eseguite in parziale difformità, comma 7, L.

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EdiliziaProcedure
20 Giugno 2018

Non esercito la libera professione da quando sono stato assunto da una Società di Progettazione e Direzione Lavori, per la quale opero senza firmare i progetti. Un familiare mi ha incaricato per effettuare un Certificato di Idoneità Statica di un immobile in fase di vendita; incarico che ho accettato di fare, a titolo gratuito, visto il legame di parentela. È fattibile?

Per quanto attiene l’emissione del Certificato di Idoneità Statica, poiché intende elaborare lo stesso per un Committente con cui stringe legami di parentela, potrebbero sussistere criticità dovute a incompatibilità, sebbene la norma non ne dia evidenza in modo espresso di tale sussistenza e al contempo non si conoscono direttamente norme che non lo consentano.

18 Giugno 2018

Vorrei chiarire un piccolo dubbio: a. Il paragrafo 11.2.5.1_Controlli di tipo A, delle N.T.C. 2018, Aggiornamento delle , quando parla di “…controllo di accettazione ogni 300 mc massimo di getto…”, a cosa si riferisce? All’intera opera o alla singola fase di getto? b. Il problema emerge, poiché dovendo “gettare” i pilastri, la quantità di CLS è di 6 mc. Normalmente prevedo un prelievo ogni autobetoniera scaricata; ma se la quantità di CLS del paragrafo è riferita alla singola fase, devo prevedere 3 prelievi. Anche la precedente norma e la Circolare 617/2009, Istruzioni per l’applicazione delle ‘Nuove norme tecniche per le costruzioni’ di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, non sono chiare: cit.”…Ai fini di un efficace controllo di accettazione di Tipo A, è evidentemente necessario che il numero dei campioni prelevati e provati sia non inferiore a sei (tre prelievi), anche per getti di quantità inferiore a 100 mc di miscela omogenea.” Ho letto la norma, ci mancherebbe. Le risposte da voi date riportano citano il testo dei paragrafi, ma non contengono alcuna osservazione interpretativa. Ribadisco il mio dubbio: su un intero edificio di 3 piani, con 7 getti strutturali, (tutti con la stessa classe di resistenza e di esposizione), inferiori a 300 m3 totali, sono sufficienti solo 3 controlli? Mi sembra strano, considerato che potrebbero venire coinvolti più centrali di betonaggio.

Di seguito il contributo della Commissione Tecnica Strutture OIC, coinvolta nell’esprimere loro opinione in merito: “Si rappresenta quanto segue, in riferimento a quanto sopra, punto per punto: Il D.

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CLS.ProveStrutture
11 Giugno 2018

Scrivo per porre il seguente quesito: l’attività di Progettazione di schede a microcontrollore, precisamente: la progettazione di schematico e circuito stampato è da considerarsi attività professionale per l’Ingegnere Elettronico e, come tale, soggetta ai vincoli relativi all’attività professionale dell’Ingegnere, relativamente ad assicurazione RC e Previdenza?

L’attività professionale dell’Ingegnere è regolata per Settore e Sezioni di abilitazione dal DPR 328/2001, Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.