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27 Febbraio 2018

Avrei bisogno di un chiarimento in merito alla corretta applicazione dell’ID Opere, nell’ambito dei Lavori Pubblici. Lavoro presso un Ente Locale e dobbiamo fare un bando per la Ristrutturazione di un edificio, con importo Totale di lavori sotto soglia, pressoché superiore ai due milioni e mezzo di euro. Il Progettista ha indicato come ID Opere, con riferimento al DM 17.06.2016_ Approvazione delle Tabelle dei Corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di Progettazione, adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del Decreto Legislativo n.50 del 2016, la voce relativa al campo “Edilizia” E.03, (Classi e categorie L.143/49) I/c, (D.M. 18.11.1971) I/b “Ostelli, Pensioni, Case albergo, Ristoranti, Motel e stazioni di servizio, Negozi, Mercati coperti semplici”. Da una personale valutazione, per come è predisposta la composizione delle Tabelle, avrebbe dovuto applicare la voce ID Opere relativa a “Edifici e Manufatti esistenti” E.20, (Classi e categorie L.143/49) I/c, (D.M. 18.11.1971) I/b “Edifici e manufatti esistenti”, corrispondente a “Interventi di Manutenzione Straordinaria, Ristrutturazione, Riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti”. Ho fatto una verifica e il calcolo della parcella, che ne deriva, è identico; oltre al fatto che, avendo lo stesso grado di complessità, valgono entrambe ai fini della qualificazione per il Nuovo Codice Appalti. L’Ente di appartenenza, per l’affidamento dei Servizi di Verifica e Collaudo di questo intervento, intende utilizzare l’Elenco SIA (Elenco aperto per l’affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura) della Regione Sardegna. All’interno di questo Elenco sono pochissimi gli Operatori Economici iscritti per la categoria di opere ID E.03 “Ostelli, Pensioni, Case albergo, Ristoranti, Motel e stazioni di servizio, Negozi, Mercati coperti semplici”, mentre sono in numero considerevole quelli iscritti nella ID E.20 “Interventi di Manutenzione Straordinaria, Ristrutturazione, Riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti”. Da ciò deriva che non posso utilizzare questo Elenco di Operatori Economici, che invece dovremmo utilizzare per le Procedura sotto soglia, per gli affidamenti dei Servizi di Ingegneria e Architettura. Chiedo, quindi, se sia formalmente errato indicare la voce E.03 “Ostelli, Pensioni, Case albergo, Ristoranti, Motel e stazioni di servizio, Negozi, Mercati coperti semplici”, per la Progettazione di interventi di Ristrutturazione su Edifici Esistenti e quindi se è necessario rielaborare le relative parcelle, ribadendo che, per la Qualificazione dei Professionisti ai fini del Codice Appalti, sussiste la compatibilità, perché dello stesso grado di complessità.

Nel caso in specie, non vi è alcun problema né errore.

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AppaltiId.Opere
27 Febbraio 2018

Quale modulistica è necessario utilizzare per comunicare l’esecuzione di Attività Edilizia di Manutenzione Straordinaria, di cui all’art. 3_ Definizioni degli interventi edilizi comma 1, lettera b), del D. Lgs. 380/2001, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia?”

Sebbene il suo quesito non rientri nei parametri dei quesiti di cui si occupa il Servizio Quesiti, chiarisco che dovrebbe connettersi al portale “sardegnasuap”, scaricare la modulistica, compilarla e valutare in quali casistiche si trova.

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ProceduraSUAPE
19 Febbraio 2018

Si richiede un supporto legale per il seguente quesito: vorrei capire se ad un Ingegnere, Dipendente Pubblico, assunto come Esperto di Sicurezza, può essere richiesto di ricoprire il ruolo di Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione, per tutti i cantieri relativi ad un Accordo Quadro di Manutenzione edile, stipulato dall’Ente di appartenenza. Si precisa che: a. l’ente per questo tipo di incarico non eroga, a favore dell’incaricato, alcuna indennità, nonostante lo esponga ad un Rischio Professionale, che implica responsabilità penali e quindi personali; b. l’incarico implica la redazione di Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC), per decine di cantieri, per un periodo di due anni; c. l’incaricato non è stato assunto per fare il Coordinatore per la Sicurezza; d. l’Ente ha proceduto alla formazione di un certo numero di dipendenti con un corso specifico per Coordinatori (120+40 ore di aggiornamento), per cui non esiste una solo persona in grado di redigere dei PSC; e. l’Ente ha istituito un Albo interno di professionisti che comprende circa decine di professionisti; f. l’incaricato dovrebbe praticamente svolgere un incarico di libera professione, con uno stipendio da dipendente; g. l’incaricato ha già ricoperto, in più circostanze, il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza sia in Fase di Progettazione che di Esecuzione, ma non ha mai ricevuto compensi aggiuntivi di alcun tipo, anche quando per la redazione del PSC erano previsti incentivi, in quanto l’Ente non ha mai applicato il regolamento sugli incentivi.

Di seguito il riscontro, fornito dalla Consulente Legale OIC, che presta supporto gratuito per la Prima Consulenza Specialistica, Avv.

14 Febbraio 2018

Si chiede Vs. cortese parere sui requisiti obbligatori per le Società di Ingegneria qualora intendano partecipare a gare d’Appalto per l’affidamento di Incarichi Pubblici. Nel caso specifico, trattandosi di una Società di Ingegneria, che intende svolgere attività di: Progettazione, Consulenze, Studi di Fattibilità, Ricerca e altre attività di Progettazione Integrata per Enti Pubblici, chiediamo di sapere se: a. sia obbligatoria la figura del Direttore Tecnico; b. nel caso tale figura sia obbligatoria, la stessa possa essere ricoperta anche da un soggetto esterno alla Società ed eventualmente con quale tipo di rapporto di lavoro; c. nel caso tale figura sia obbligatoria, sia necessaria la comunicazione della nomina alla Camera di Commercio competente per territorio; d. nel caso tale figura sia obbligatoria, sia necessaria la comunicazione della nomina all’ANAC; e. nel caso tale figura sia obbligatoria, siano necessari altri adempimenti per il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Infine si chiede se, nel caso in esame di Società di Ingegneria, siano applicabili gli adempimenti previsti dal D.M. n.263/2016, Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell’articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Come da riscontro dell’OICE (Associazione delle organizzazioni di Ingegneria di Architettura e di Consulenza tecnico Economica), nel caso specifico, trattandosi di una Società di Ingegneria, si risponde punto per punto: obbligo della Figura del Direttore Tecnico: RISCONTRO OICE: SI nel caso tale figura sia obbligatoria, la stessa possa essere ricoperta anche da un soggetto esterno alla società e eventualmente con quale tipo di rapporto di lavoro; RISCONTRO OICE: Si, nulla osta comunicazione della nomina alla C.

6 Febbraio 2018

Già iscritto al vostro Ordine Professionale qualche anno fa e poi cancellato; vorrei sapere quali sarebbero tutti i costi per una nuova iscrizione: tassa annuale e/o tassa di concessione governativa e/o spese di segreteria.

Per procedere con l’iscrizione, nell’anno corrente, dovrebbe versare le seguenti quote: Iscrizione all’Albo Ingegneri Cagliari € 77,00 , (le spese di re-iscrizione sono le medesime di una nuova iscrizione); Tassa Governativa di € 168,00 .

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AlboQuota.Albo
5 Febbraio 2018

La presente, per sottoporre un quesito in merito alla figura Professionale identificata dal Nuovo Codice Appalti come “Ispettore di Cantiere”. Nel caso specifico, si tratta di un cantiere in corso di realizzazione in più Comuni della Regione Sardegna. Come riportato sul Codice Appalti all’art. 101_ Soggetti delle stazioni appaltanti: c.5 “Gli assistenti con funzioni di Ispettori di Cantiere collaborano con il Direttore dei Lavori nella sorveglianza dei Lavori, in conformità delle prescrizioni stabilite nel Capitolato Speciale di Appalto. La posizione di Ispettore è ricoperta da una sola persona, che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno, durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di Collaudo e delle eventuali Manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al Direttore dei Lavori”, Si è dunque proposto un contratto di collaborazione esterna per attività di assistenza, con funzioni di ispettori di cantiere alla Direzione Lavori. Per semplicità di seguito i quesiti da sottoporre: a. nomina degli ispettori di cantiere: Relativamente alla nomina degli Ispettori di Cantiere, il contratto sottoposto viene direttamente dalla Direzione Lavori, con la quale era già in corso una collaborazione esterna per assistenza alla DL. Il dubbio nasce con l’introduzione di questa nuova formula, in cui entra in gioco la figura dell’ispettore di cantiere. Ci si chiede se la nomina debba avvenire dalla Stazione Appaltante o dall’ufficio della Direzione Lavori; b. inquadramento, fattibilità delle funzioni e responsabilità: Come descritto nel Nuovo Codice Appalti, la funzione dell’Ispettore è quella di sorveglianza dei lavori, presenza a tempo pieno, durante il periodo di svolgimento dei lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di Collaudo, premesso che i cantieri oggetto del contratto sono in numero rilevante e territorialmente distanti. Ci si interroga sulla fattibilità dell’incarico in funzione della natura dei cantieri e anche sull’aspetto relativo alle responsabilità oggettiva e diretta dell’incarico, nei confronti della DL e della Stazione Appaltante; c. inquadramento economico: Si chiede se esiste un compenso minimo o proporzionale in funzione dell’importo lavori; d. aspetto fiscale relativo alla tipologia di contratto: Infine, relativamente all’aspetto fiscale, fermo restando che il compenso supera l’importo limite della Collaborazione Occasionale, si chiede se è obbligatoria l’eventuale apertura della Partita IVA, ricadendo quindi nella Libera Professione, oppure esistono altre forme fiscali di inquadramento.

Considerato che si tratta di incarico affidato in ambito Pubblico e non Privato, si riferisce punto per punto: A quanto emerge, il collega non viene incaricato dalla Stazione Appaltante, ma direttamente dal Direttore Lavori che, avendo necessità di un supporto, lo inquadra come Ispettore di Cantiere.