L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari
L’Ordine professionale è un ente pubblico non economico sottoposta alla vigilanza del ministero della Giustizia., non è un’associazione di professionisti.
È gestito da un Consiglio eletto dagli iscritti ed è dotato di un apparato organizzativo in grado di svolgere diverse funzioni. La principale, da cui dipende la stessa esistenza dell’Ordine, è la tenuta dell’albo professionale, cioè dell’elenco delle persone abilitate – in un dato ambito territoriale – a svolgere la professione di ingegnere.
L’Ordine degli ingegneri può inoltre:
- regolamentare la propria organizzazione interna e i comportamenti attesi dagli iscritti all’albo, nell’esercizio della professione, nei rapporti con i colleghi e con lo stesso Ordine
- organizzare corsi di formazione e aggiornamento professionale per gli iscritti
- emettere pareri su questioni che riguardano la professione di ingegnere
- mediare nelle controversie tra professionisti o tra cliente e professionista sulla liquidazione di onorari e spese
- tutelare i cittadini attraverso il rispetto delle competenze attribuite per legge agli ingegneri e delle norme che disciplinano l’affidamento di incarichi professionali
- designare iscritti all’albo che possano rappresentare l’Ordine presso organismi pubblici, commissioni, uffici, associazioni
- svolgere attività culturali e sociali, promuovere l’attività professionale, contribuire alla crescita della categoria e della comunità civile in cui questa opera.
Per queste funzioni ogni Ordine provinciale stabilisce la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti a copertura delle spese organizzative e gestionali.
Il DPR 7 agosto 2012 n. 137 (riforma degli ordinamenti per le professioni regolamentate, in vigore dal 15 agosto 2012) ha integrato o definito meglio alcuni compiti degli Ordini e del Consiglio Nazionali Ingegneri, chiamato fra l’altro ad aggiornare il codice deontologico alla luce delle innovazioni normative.
Ribadito che – per garantire la qualità della prestazione professionale – ogni ingegnere è obbligato ad aggiornarsi costantemente, e che la violazione di questo obbligo costituisce un illecito disciplinare, il DPR 137 stabilisce che i corsi di formazione e aggiornamento potranno essere tenuti dagli Ordini, da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti autorizzati dal CNI.
Per portare a regime il nuovo sistema della formazione continua, il Consiglio Nazionale Ingegneri nella seduta del 21 giugno 2013 ha approvato il regolamento di attuazione, dopo il parere favorevole, con modifiche, espresso dal Ministro della Giustizia con nota prot. 21/06/2013.0018393.U.
Come previsto dal DPR 137, il regolamento provvede a:
- definire le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento
- regolare la gestione e l’organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli Ordini
- fissare i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento
- determinare il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.
Il CNI potrà stipulare con le Università convenzioni che prevedano regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi.
In base al DPR 137, presso ogni Ordine è costituito un consiglio di disciplina territoriale, con il compito di giudicare sulle questioni disciplinari che riguardano gli iscritti all’albo. Il numero dei componenti di questi organismi è pari a quello dei consiglieri che prima della riforma svolgevano funzioni disciplinari nel Consiglio dell’Ordine. I componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati dal presidente del Tribunale e scelti in una lista di persone approvata dal consiglio dell’Ordine.
Il regolamento con i criteri per la scelta da parte dell’Ordine e la designazione da parte del presidente del Tribunale dei componenti del consiglio di disciplina territoriale è stato messo a punto dal CNI e approvato dal Ministero della Giustizia, che ne ha disposto la pubblicazione sul bollettino ufficiale n. 22 del 30 novembre 2012 (pagine 5-7).
I provvedimenti disciplinari adottati dagli Ordini nei confronti degli iscritti dovranno essere resi pubblici attraverso l’annotazione sull’albo.
I dati raccolti dagli Ordini negli albi territoriali degli ingegneri (con gli aggiornamenti e con le annotazioni sui provvedimenti disciplinari) dovranno essere trasmessi tempestivamente al CNI, incaricato della tenuta dell’albo unico nazionale degli ingegneri.
Gli Ordini degli ingegneri furono istituiti su base provinciale dalla legge n. 1395/1923, che prevedeva un albo unico assieme agli architetti. Le due categorie furono poi separate per effetto del R.D. 2145/1927.